TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-12-20, n. 201801367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-12-20, n. 201801367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201801367
Data del deposito : 20 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2018

N. 01367/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2018, proposto da:
D L, rappresentato e difeso dagli avvocati G N e G S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G N in Torino, via Cibrario, n. 6;

contro

Prefettura di Torino, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, non costituite in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Torino n. 27 del 9 gennaio 2018 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con invito al volontario esodo dal territorio dello Stato,

nonché di ogni atto e provvedimento presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi, tra cui il silenzio rigetto serbato dalla Prefettura di Torino, prot. 2017/1580 del 17 aprile 2018 in merito al ricorso gerarchico proposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e i relativi allegati;

Vista la nota del 17 dicembre 2018 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa R P, in assenza dei difensori delle parti, come specificato nel verbale;


Con ordinanza cautelare n. 241 del 21 giugno 2018, il Collegio ha sospeso il provvedimento impugnato in quanto la Questura non aveva considerato le sopravvenienze rappresentate dal ricorrente nelle osservazioni procedimentali e consistenti nel superamento di un congruo numero di esami.

La Questura, con nota del 19 ottobre 2018, ha comunicato di aver rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio per cui la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

Considerato che, con nota del 17 dicembre 2017, il ricorrente ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere senza chiedere la condanna alle spese dell’Amministrazione, la quale si è prontamente attivata per il rilascio del titolo autorizzatorio, il Collegio ritiene che le spese del giudizio debbano essere compensate tra le parti.

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