TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-02-18, n. 202000779

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-02-18, n. 202000779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000779
Data del deposito : 18 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2020

N. 00779/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04353/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2017, proposto da
D P P, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da Pec nei registri;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, P.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da Pec nei registri;

per l'annullamento

- dei compensi dovuti per prestazioni professionali svolte nell’interesse della struttura commissariale per il periodo 14 aprile 2009 – 31 maggio 2014, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.PC.M. n. 3678 del 30 maggio 2008;

e per la condanna

- delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute pari ad euro 92.570,60, oltre accessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di P.C.M.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente, iscritta nell’albo regionale dei Segretari comunali in disponibilità della Regione Campania – fascia professionale B, è stata chiamata a svolgere, a far data dal 14 aprile 2009, funzioni presso la struttura commissariale istituita con D.P.C.M. del 21 maggio 2008 per fronteggiare l’emergenza degli insediamenti nomadi in Campania.

1.1. Avendo espletato i propri compiti oltre il normale orario di lavoro agisce in giudizio per il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dall’art. 6 della O.P.C.M. n. 3244 del 1° ottobre 2002 (come modificato dall’art.3 dell’O.P.C.M. n. 3703 del 12 settembre 2008), denegata dal Prefetto di Napoli, all’epoca nominato quale commissario straordinario della struttura.

Precisa che in relazione al primo periodo (14 aprile 2009 – 31 dicembre 2009) è stata impegnata per 40 ore mensili di lavoro straordinario, mentre per il periodo successivo è stata impegnata per un tempo quantificabile in 70 ore straordinarie mensili. Su questi presupposti chiede la liquidazione di euro 92.570,60, oltre accessori.

1.2. Le amministrazioni resistenti si sono costituiti in giudizio e, oltre a sollevare dubbi in ordine alla propria legittimazione passiva, chiedono il rigetto della domanda attorea sul rilievo che non vi è mai stato un formale atto di attribuzione e specificazione dell’indennità di funzione.

1.3. All’udienza di discussione del 12 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso non appare meritevole di apprezzamento.

2.1. Occorre innanzitutto partire dal precetto normativo che disciplina l’indennità di funzione richiesta in questo giudizio, con la specificazione che, trattandosi di normativa stabilita da ordinanze di necessità e urgenza, quindi normativa speciale, essa non è suscettibile di estensione o applicazione analogica (Cons. Stato, ord. 17 dicembre 2008, n. 6237;
Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2009, n. 4).

L’art. 6 della O.P.C.M. n. 3244 del 1° ottobre 2002 (come modificato dall’art.3 dell’O.P.C.M. n. 3703 del 12 settembre 2008) prevede che: “Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è individuato, nel limite massimo di cento unità, il personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, rispetto al quale è autorizzata la corresponsione di una speciale indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario diurno spettante al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza”.

2.2. La esegesi testuale della disciplina in esame porta a ritenere che l’indennità di funzione non è riconosciuta in astratto ed in via automatica per il mero inserimento del dipendente nella struttura commissariale, ma rappresenta una voce retributiva connessa alla specifica individuazione della rilevanza dei compiti svolti dalla struttura stessa e, per derivazione, dal personale ivi impiegato.

In altri termini la disposizione facultizza la previsione di una indennità aggiuntiva, rispetto alla ordinaria retribuzione di base, poiché legata all’esigenza di richiedere prestazioni di lavoro straordinario (per il caso di personale non dirigenziale) ovvero prestazioni più gravose rispetto all’impegno standard (per il personale dirigenziale). Ne consegue che tale indennità, in presenza dei requisiti suindicati, può essere riconosciuta solo dalla data di affidamento formale di funzioni che comportano lo sforamento del normale orario lavorativo.

In mancanza di tale formale atto di attribuzione, nel caso in esame tale indennità non può quindi essere riconosciuta al ricorrente.

Verso la medesima conclusione converge anche la considerazione che l’O.P.C.M. non stabilisce una misura fissa per tale indennità, ma delimita esclusivamente il tetto massimo (indennità parametrata fino ad un massimo di 70 ore di straordinario diurno) entro il quale il commissario può riconoscere ed attribuire tale emolumento economico aggiuntivo.

2.3. Sicché, in mancanza di provvedimenti formali di attribuzione in concreto alla ricorrente dell’indennità di cui al citato art. 6, la richiesta di riconoscimento dei relativi compensi deve essere respinta.

3. La novità e la delicatezza della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

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