TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-11-11, n. 201901490
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Pubblicato il 11/11/2019
N. 01490/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura della Provincia di Bari DIV. PAS Cat. 11.A3/2015 del 25 marzo 2015 (comunicato al ricorrente il successivo 1 aprile 2015) con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica presso il centro trasmissione ed elaborazione dati sito in Andria (BAT), via Corato n. 40, nonché di ogni altro atto ad esso anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso;
nonché
per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a cagione dei provvedimenti censurati, da determinarsi –occorrendo- previo esperimento di apposita C.T.U.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Foggia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e udita l’Avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
Il difensore ha depositato il 15 marzo 2018 una dichiarazione del ricorrente in data 7 settembre 2015 di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso “a seguito della risoluzione del contratto con la Betsolution4u ltd”.
Il ricorso, chiamato all’udienza del 5 novembre 2019, deve essere dunque dichiarato improcedibile.
Le peculiarità dell’intera vicenda e lo svolgimento del processo giustificano l’integrale compensazione le spese di giudizio tra le parti.