TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100468

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100468
Data del deposito : 21 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00468/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04286/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2020, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, v.le A. Gramsci n.19;

contro

Regione Campania, Ufficio Centrale Regionale per L'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

nei confronti

M N, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa,32;
Stefano Caldoro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del verbale del 13/10/2020 dell'Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania, recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Campania, nella parte in cui:

- sono stati attribuiti quattro seggi al gruppo di liste con contrassegno “Fratelli d'Italia” ed assegnati tre soli seggi al gruppo di liste con contrassegno “Forza Italia”;

- sono stati assegnati nella circoscrizione Napoli, due seggi alla lista con contrassegno Fratelli d'Italia ed un solo seggio alla lista con contrassegno Forza Italia;

- è stato proclamato eletto, alla carica di consigliere regionale della Campania nella circoscrizione Napoli, il sig. M N della lista Fratelli d'Italia in luogo del ricorrente, candidato nella lista provinciale con contrassegno “Forza Italia” collocatosi al secondo posto della graduatoria dei candidati più votati della lista di appartenenza;

b) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, se ed in quanto lesivi, tutti gli ulteriori verbali dell'Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 20-21/09/2020 e i seguenti allegati al verbale impugnato sub a):

- Modello n. 282-AR – Prospetto dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste provinciali nelle circoscrizioni elettorali della regione.

n. 1 allegato: somma voti di liste collegate al Presidente eletto.

- Modello n. 283-AR/I – Prospetto dei quozienti.

- allegato 1 al mod. n. 283-AR/I

- allegato 2 al mod. n. 283-AR/I

- Modello n. 283-AR/II – Prospetto dei seggi assegnati all'interno della coalizione collegata al Presidente eletto.

- Modello n. 283-AR/III –N. 5 Prospetti di ripartizione dei seggi ex art. 7 comma 6 LR n. 4/09.

- Modello n. 283-AR/IV –N. 5 Prospetti delle cifre elettorali residuali percentuali.

- Modello n. 283-AR/V – Prospetto della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali.

- Modello n. 283-AR/VI – Prospetto dei seggi definitivamente assegnati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021, celebrata da remoto, la dott.ssa G L S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La controversia in esame riguarda gli esiti delle consultazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, per la carica di Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali della Campania.

Il ricorrente, candidato alla carica di Consigliere Regionale nella lista provinciale con contrassegno “Forza Italia”, fonda la domanda di annullamento degli atti impugnati su due motivi di ricorso, entrambi incentranti sulla presunta violazione o erronea interpretazione dell’art. 7 “ Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale ” della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 “ Legge elettorale ”, recante la disciplina, in particolare, delle operazioni che gli uffici elettorali, circoscrizionali e regionale, devono compiere per l’attribuzione del seggio spettante al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto.

2. In sintesi, ad avviso del ricorrente, il seggio da riservare per legge al candidato alla carica di Presidente non eletto avrebbe dovuto sottrarsi non “al gruppo di liste” del partito “Forza Italia” (per il quale era candidato il ricorrente e al quale sono stati invece attribuiti due seggi e non tre), ma “al gruppo di liste” del partito “Fratelli d’Italia” (per il quale era candidato il controinteressato, poi effettivamente proclamato eletto Consigliere).

3. Si è costituito il controinteressato 27 novembre 2020, eccependo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2021, celebrata da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Venendo in rilievo una questione interpretativa della disposizione regionale invocata da parte ricorrente, è opportuno riportare per intero l’art. 7 sopra citato: “1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4. 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione (4);
e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio;
se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza;
procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentadue seggi in Consiglio;
se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentadue seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti (5);
g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta;
sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi