TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-08, n. 202106827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-08, n. 202106827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106827
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 06827/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2012, proposto da P E A S, G M, G I, V M, M G V, M B, P S, G T, D L, G A, M S, G R, G G, R P, A T, F S, C C, M S, P A, A M, F I, G M, M P, S G, G R, S C, V T, F Q, L M, C P, G S, D M, S P, G Q, G M, S A M, M D M, L R, R I, rappresentati e difesi dall'avvocato A M L S, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, n. 8/C;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento diritto ad essere ammessi al grado di m.a.sups


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 22.2.2012, i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di essere Marescialli Capo dell’Arma dei Carabinieri e di aver maturato i requisiti per l’avanzamento a scelta al grado di Maresciallo aiutante SUPS, ma di non risultare promossi più volte – chiedevano che l’adito Tribunale dichiarasse il loro diritto ad essere ammessi al grado anelato, a decorrere dalla data di maturazione dei relativi requisiti.

Ad avviso dei ricorrenti, la normativa in materia di avanzamento a scelta dei militari, oggi confluito nel d.lgs. n. 66 del 2010, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., creando una “forte sperequazione tra chi ha da tempo maturato il periodo minimo di permanenza nel grado e chi, pur avendolo maturato successivamente, concorre unitamente agli altri alla valutazione, fino alla paradossale situazione per cui, all’interno dello stesso ufficio, ci sarebbero militari con maggiore anzianità di servizio che non sono andati in valutazione e colleghi con minore anzianità di permanenza in grado già promossi.” La normativa insomma continuerebbe “a penalizzare i militari con più titoli e maggiore anzianità di servizio, i quali subiscono inspiegabili scivolamenti di graduatoria, rispetto ad altri colleghi, che pur avendo meno titoli e minore anzianità di servizio, risultano essere stati già promossi al grado superiore”.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa.

All’udienza del 21.5.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato. Ciò consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dalla difesa erariale.

I ricorrenti hanno proposto un’azione di accertamento del loro diritto ad essere ammessi al grado di Maresciallo aiutante SUPS, a decorrere dalla data di maturazione dei relativi requisiti, sul presupposto di essere Marescialli Capo dell’Arma dei Carabinieri e di aver maturato i requisiti per l’avanzamento a scelta.

Essi, tuttavia, non hanno impugnato i giudizi con cui l’Amministrazione, con riferimento a diverse aliquote temporali, li ha giudicati idonei all’avanzamento, ma gli ha attribuito poi un punteggio di merito che li ha collocati in graduatoria in posizione non utile ad esso.

La domanda attorea si fonda, invece, sulla presunta illegittimità costituzionale degli artt. 1059 e 1289 del d.lgs. n. 66 del 2010, che disciplinano appunto l’avanzamento a scelta dei sottoufficiali.

Osserva, in proposito, il Collegio che, ai sensi dell’art. 1031 del d.lgs. n. 66 del 2010, l’avanzamento dei militari ha luogo: a) ad anzianità;
b) a scelta, per gli ufficiali e i sottufficiali;
c) a scelta per esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per benemerenze d'istituto.

L’art. 1059 disciplina la complessiva procedura dell’avanzamento a scelta dei sottoufficiali, che, a differenza di quello ad anzianità, “discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento”. In particolare, il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi: “la prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell’articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore”;
mentre “la seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo”. È sulla base di questo punteggio che è formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi, poi, la commissione compila il relativo quadro d’avanzamento. Ad avanzare al grado superiore a scelta sono, ovviamente, i soli sottoufficiali che, oltre ad essere risultati idonei, hanno conseguito un punteggio di merito che li ha collocati in graduatoria in posizione utile.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la censurata disparità di trattamento tra “militari con più titoli e maggiore anzianità di servizio, i quali subiscono inspiegabili scivolamenti di graduatoria”, e militari con “meno titoli e minore anzianità di servizio”, che risultano promossi al grado superiore, non sussiste. L’avanzamento a scelta, infatti, si fonda proprio su una valutazione, svolta dalle competenti commissioni, delle qualità, capacità e attitudini possedute da ciascun ufficiale e sottoufficiale giudicato idoneo e non sulla mera anzianità di servizio. In ciò l’istituto in esame si differenzia dal mero avanzamento ad anzianità.

Di conseguenza, la circostanza che un militare con minore anzianità possa essere promosso al grado superiore, prima di un collega “più anziano nel ruolo” non integra alcuna disparità di trattamento, ma al contrario esprime il significato e il valore dell’istituto dell’avanzamento a scelta. Esso deve infatti avvenire, lo si ripete, non già sulla mera anzianità di servizio, bensì sulla valutazione di alcuni elementi normativamente predefiniti, quali le qualità morali, di carattere e fisiche;
le benemerenze di guerra e di pace, le qualità professionali dimostrate durante la carriera, nonché il numero e l’importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
le doti culturali e i risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Peraltro, i ricorrenti non hanno neanche indicato le disposizioni che ritengono affette da illegittimità costituzionale, lamentando il generico contrasto con l’art. 3 Cost. di tutta la disciplina dell’avanzamento a scelta e auspicando la caducazione, per effetto della remissione alla Corte costituzionale della relativa questione, di essa, almeno con riferimento al ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

I ricorrenti, inoltre, non hanno dedotto elementi che consentano a questo Collegio di valutare la rilevanza della questione, in quanto non risulta che, in caso di caducazione del sistema dell’avanzamento a scelta, essi avrebbero titolo al passaggio alla qualifica superiore.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi