TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2022-11-07, n. 202206865
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 06865/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4528 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 23;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto prot. n. -OMISSIS-, recante «Indizione delle elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del Lavoro, per il triennio 2022-2025», nella parte in cui esclude il ricorrente dall'elettorato passivo;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, in particolare, i decreti del Decano del 16 settembre 2022 e del 27 settembre 2022, recanti entrambi «Differimento delle elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi in Giurisprudenza (sede di Napoli), Scienze dell'Organizzazione e dell'Amministrazione - Consulenti del Lavoro e Management Pubblico, per il triennio 2022-2025»;
-del decreto del Decano del 3 ottobre 2022, recante «Nuova data e nuova composizione dell'elettorato attivo per le elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione - Consulenti del Lavoro per il triennio 2022-2025»
Per la Condanna dell'Ateneo resistente ad includere il ricorrente tra gli aventi diritto all'elettorato passivo per le elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell'Amministrazione, dell'Organizzazione e Consulenza del Lavoro, per il triennio 2022-2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Sussistono i presupposti per la sentenza in forma semplificata, potendo la controversia decidersi sulla base di una mera questione interpretativa della disposizione di cui all’art. 89, comma 2, secondo periodo, del r.d. n. 1592 del 1933.
2. Con il ricorso in oggetto è stato impugnato decreto dell’amministrazione resistente prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « Indizione delle elezioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione e Consulenza del Lavoro, per il triennio 2022-2025 », nella parte in cui esclude il ricorrente dall’elettorato passivo.
3. L’esclusione è stata decisa, come emerge anche dalle argomentazioni difensive dell’Università, in applicazione della sanzione accessoria conseguente a quella della sospensione dal servizio e dallo stipendio dal 7 al 13 settembre 2020 (sanzione principale, disposta con decreto rettorale 385 del 4 agosto 2020, oggetto di ricorso rigettato con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, 20 maggio 2022, n. 4022 che ha riformato la sentenza di primo grado di questa Sezione n. 2682/2021).
In particolare, il caso concreto è stato sussunto nella fattispecie astratta delineata dall’art. 89 comma 2 (secondo periodo) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 che dispone quanto segue: “la punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo