TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908719
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2019
N. 08719/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04855/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2018, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L T e K P, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi, 47, presso lo studio dell’avv. L T;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Governo della Repubblica dell'India, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del provvedimento del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2018, n. prot. D.G. DAG. 04/04/2018.0068039 (con n. riferimento 0033.05.05-30 (2018)/CD), con cui è stata avviata l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l'udienza del 30 maggio 2018, proveniente dall’autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale a carico di-OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare monocratico n. 2488/2018;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 3090/2018;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Ministero della giustizia ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità indiana per la notificazione di un atto con il quale essa ricorrente, imputata in un procedimento penale dinanzi a quella autorità giudiziaria straniera, è stata invitata a comparire a un’udienza da tenersi presso il Tribunale di Nuova Delhi in data 30 maggio 2018.
La ricorrente evidenzia come il procedimento penale indiano ha ad oggetto la medesima vicenda già valutata nel corso di un processo penale che si è tenuto in Italia e che si è concluso con giudizio di piena assoluzione della -OMISSIS-.
Rilevato come, a seguito del censurato provvedimento del Ministro della giustizia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha già avviato la consequenziale attività di esecuzione, all’esito della quale il processo penale indiano potrà avere inizio, la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.p.p. che disciplina i poteri del Ministro della giustizia in materia di rogatorie dall’estero.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché assunto in contrasto con le previsioni dell’art. 723 c.p.p., il quale individua i presupposti e le condizioni per l’esercizio dei poteri del Ministro della giustizia in ordine alle domande di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera.
La ricorrente sostiene che il Ministero, stante la chiara violazione del principio del ne bis in idem, concretizzato dalla richiesta di sottoporre nuovamente a processo e per i medesimi fatti uno stesso soggetto, avrebbe dovuto respingere la richiesta delle autorità indiane.
A tanto condurrebbero sia il comma 3 dell’art. 723 c.p.p., che prevede che, nei rapporti con Stati che non siano membri dell’Unione europea, il Ministro può disporre di non accogliere la domanda “ in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato ” sia il successivo comma 5, che stabilisce che il Ministro “ non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ”.
Il principio del ne bis in idem , osserva la ricorrente, è infatti sicuramente ascrivibile ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
2. Illegittimità per difetto d’istruttoria. Illegittimità per difetto assoluto di motivazione.
Il provvedimento sarebbe pure affetto da difetto di istruttoria, per non avere il Ministero correttamente accertato la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di rogatoria.
In particolare il Ministero non avrebbe correttamente verificato la sussistenza di eventuali cause ostative all’accoglimento della richiesta dell’autorità straniera, benché a tanto sollecitato dall’interessata con memoria depositata in corso di procedimento.
Il provvedimento, infine, sarebbe affetto da difetto di motivazione.
Il Ministero della giustizia, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto improcedibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 23 maggio 2018, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta con