TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2017-12-04, n. 201705719

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2017-12-04, n. 201705719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705719
Data del deposito : 4 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2017

N. 00234/2017 REG.RIC.

N. 05719/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00234/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2017, proposto da:


Pegaso Petroli S.r.l., in persona del sig. A D R, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R G, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. A P in Napoli, via Ligorio Pirro n. 10;


contro

Comune di Acerra, in persona del sindaco p.t. sig. R L, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio del prof. avv. O A in Napoli, viale Gramsci n. 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento SUE del Comune di Acerra prot. n. 50679 del 28.10.2016 con cui si comunica la inefficacia della attestazione di agibilità prot. 48684 del 18.10.2016;

- della nota SUE del Comune di Acerra comunicata a mezzo pec il 9.11.2016 con cui “… rilevato che le dichiarazioni rese non corrispondono al vero si applica quanto previsto dall'art. 75

DPR

445/2000 con decadenza del beneficio conseguente alla dichiarazione non veritiera”;

- della nota SUE del Comune di Acerra comunicata a mezzo pec il 24.11.2016 con cui, in riscontro a nota del legale della Pegaso Petroli s.r.l., l'amministrazione resistente conferma la inefficacia della attestazione di agibilità;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. R G per la parte ricorrente e l'avv. Antonia Negri, per delega dell'avv. L L, per l'amministrazione intimata;


Vista l’ordinanza collegiale n. 211 dell’8 febbraio 2017, con la quale è stata affidato al Genio civile di Napoli l’espletamento di una verificazione sull’effettiva consistenza dei presupposti a fondamento del provvedimento impugnato e, in particolare, sulla corrispondenza del progetto autorizzato dallo stesso Genio civile (autorizzazione sismica n. 810/AS/16 dell’8 aprile 2016 in variante all’autorizzazione n. 970/AS/13 del 2 aprile 2013) con il progetto allegato alle successive SCIA ed effettivamente realizzato e, di conseguenza, sul fatto che le opere eseguite siano coperte dal predetto provvedimento autorizzativo;

Vista la ricevuta della trasmissione a mezzo p.e.c. della suddetta ordinanza, in data 8 febbraio 2017, all’U.O.D. Genio civile di Napoli presso la Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile della Giunta regionale della Campania;

Considerato che con la medesima ordinanza era stato assegnato all’organo incaricato il termine di giorni sessanta dalla sua comunicazione (avvenuta l’8 febbraio 2017) per il deposito della relazione conclusiva, corredata da opportuni documenti e di grafici esplicativi;

Considerato che né il Genio civile né la Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile hanno fatto tenere comunicazione alcuna relativamente all’incarico affidato ai loro uffici;

Considerato che nulla hanno saputo riferire al riguardo i difensori presenti nel corso della pubblica udienza del 21 novembre 2017;

Considerato, altresì, che il giorno precedente l’udienza il Comune ha depositato in giudizio un più recente provvedimento del Genio civile (provv. n. 19/REV/17 del 31 marzo 2017, prot. 249743 del 4 aprile 2017) col quale quest’ultimo ha revocato, «limitatamente alle opere realizzate in riferimento alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi