TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-12, n. 202300812
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00812/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01883/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2022, proposto da A C, rappresentato e difeso personalmente a norma dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Silentina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 45/2018, pubblicato in data 24.05.2018, nel procedimento recante R.G. n. 861/2018, notificato a mezzo PEC in data 24.07.2018, non opposto e, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 27.06.2019, munito di formula esecutiva in data 27.06.2019 e in tale forma notificato a mezzo PEC in data 30.07.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, il ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso dal Giudice di Pace di Roccadaspide, recante condanna del Comune di Altavilla Silentina al pagamento in suo favore, in qualità di difensore dichiaratosi antistatario, della somma €600 per compensi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CAP come per legge ed €80 per spese.
2. Il ricorrente ha esposto che il predetto decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato al Comune resistente e successivamente reso esecutivo, in mancanza di opposizione nel termine di legge, in data 27 giugno 2019, a norma dell’art. 647 c.p.c., nonché nuovamente notificato ai fini dell’esecuzione forzata in data 30 luglio 2019.
3. Il Comune non ha dato esecuzione alle statuizioni del decreto e pertanto - a fronte del perdurante inadempimento dell’Ente – il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore della somma indicata nel titolo azionato, con vittoria delle spese di lite. Il ricorrente ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Non si è costituito l’intimato Comune di Altavilla Silentina,
4. Alla camera di consiglio del 28 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Preliminarmente, osserva il Collegio che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146).
6. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionato decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex 647 c.p.c. con provvedimento del giugno 2019;
- seguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
7. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Comune di Altavilla Silentina di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme a esso spettanti per effetto del decreto in epigrafe.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente. Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5 T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, ai parametri di cui al DM 55/14 e alla circostanza per cui, alla medesima camera di consiglio, sono stati chiamati tre ricorsi promossi per l’esecuzione del giudicato dalla stessa parte avente carattere di serialità.