TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300363
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 00363/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nello studio in Bolzano, Piazza della Vittoria, 7/3;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l’accertamento in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961 nella misura di cui all’art. 35 D.P.R. 16.4.2009 n. 51, per l’attestato B (oggi livello di competenza B2), oltre ad accessori e spese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce innanzi a questo T.R.G.A. per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del suo diritto a percepire l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 del DPR 16.4.2009, n. 51 per l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) B2 ( ex patentino B), a partire dal mese di febbraio 2018. Il medesimo chiede, inoltre, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in proprio favore della differenza tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato B2 ( ex patentino B) e quella, effettivamente percepita, corrispondente all’attestato B1 ( ex patentino C), maggiorata di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo e il favore delle spese di lite.

2. In fatto espone, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale:

- di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data -OSIS- e di prestare servizio presso il -OSIS-;

- di avere conseguito, in data 10.04.2000, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (cd. patentino di bilinguismo) di livello B2 ( ex patentino B), corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- di avere svolto un periodo di servizio -OSIS- nell’ambito della -OSIS- “ -OSIS- ” -OSIS-);

- di percepire attualmente l’indennità di bilinguismo livello B1 ( ex patentino C), riferita al diploma di istruzione secondaria di primo grado, attualmente ammontante a € 151,97;

- che con il D. Lgs. 29.5.2017, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22.6.2017, sono stati modificati i requisiti di accesso dall’esterno per l’arruolamento dei carabinieri, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D. Lgs. n. 66 del 2010, richiedendosi ora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, comma 1, lettera b)), cui corrisponde l’attestato di conoscenza linguistica B2 ( ex attestato B).

3. Con controricorso dd. 12.1.2023 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, riservandosi di dedurre e di concludere nel prosieguo. In seguito la difesa del Ministero della Difesa non ha prodotto memoria e pertanto non ha rassegnato le proprie conclusioni.

All’udienza del 5 luglio 2023 la difesa del ricorrente ha rappresentato come all’avvenuto riconoscimento delle spettanze retributive arretrate richieste nel ricorso introduttivo non sia seguita la notifica del relativo decreto di attribuzione dell’indennità di seconda lingua.

Con ordinanza di data -OSIS- questo T.R.G.A. ha ordinato al Ministero, ai fini della decisione, il decreto di attribuzione dell’indennità di bilinguismo assegnando il termine di 20 giorni a tal fine

4. Il Ministero nulla ha depositato e, in assenza di ulteriore attività difensiva, all’udienza del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

6. Forte della modifica apportata all’art. 707 COM dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 95/2017, in seguito alla quale per l’arruolamento dei carabinieri è ora richiesto il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, il ricorrente chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, a partire dal mese di febbraio 2018, a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato linguistico B2 del QCER ( ex patentino di bilinguismo B), essendo in possesso del relativo attestato. Sostiene la propria pretesa sul principio di corrispondenza tra il livello di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca e il titolo di studio richiesto dalla norma novellata per l’accesso alla funzione ricoperta, principio che desume dalla disciplina in materia di bilinguismo nel pubblico impiego in Provincia autonoma di Bolzano.

7. Il quadro giuridico che fa da sfondo alla vicenda è stato analiticamente ricostruito, nella sua dimensione diacronica e nelle ragioni storiche che ne hanno determinato l’evoluzione, nelle sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021 di questo T.R.G.A., entrambe passate in giudicato, nonché nelle successive n. 253/2022, 255/2022 e 269/2022.

Il Collegio non vede alcun motivo per discostarsi da questi precedenti, ai quali ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d) cod. proc. amm. e per osservanza del canone di sinteticità, di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., fa ampio rinvio.

7.1. È sufficiente ricordare qui, in sintesi, che, per ragioni che affondano nel principio di tutela delle minoranze linguistiche e di parità tra i gruppi etnici, l’art. 1 del D.P.R. n. 752/1976, prescrive “ la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio” quale “requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano ” (comma 1).

7.2. A mente del successivo art. 4 gli attestati di conoscenza delle due lingue “ riferiti sia ai titoli di studio

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