TAR Catania, sez. II, decreto collegiale 2023-01-16, n. 202300136

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, decreto collegiale 2023-01-16, n. 202300136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300136
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 01290/2021 REG.RIC.

N. 00136/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Piraino, non costituito in giudizio;

nei confronti

Residence dell'Anziano 2 di Lombardo Carmelo, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva presso terzi n. 513/2017 R.G.E. dal Tribunale di Patti, in funzione di Giudice dell’Esecuzione Civile.


Visti tutti gli atti di causa;

Visto il provvedimento adottato dalla competente Commissione di ammissione provvisoria della ricorrente al gratuito patrocinio;

Vista l’istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore della parte ricorrente;

Vista la documentazione prodotta in ordine alla persistenza dei requisiti;

Relatore nell’odierna camera di consiglio dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che può procedersi alla liquidazione del compenso dovuto con esclusivo riferimento alle fasi del giudizio che si sono svolte (studio della controversia, introduzione del giudizio e fase decisoria);

Tenuto conto del valore della causa e della sua particolare semplicità;

Ritenuto che, avuto riguardo alle fasi processuali che hanno avuto effettivamente luogo, debbano essere liquidati i seguenti importi: a) € 650,00 per la fase di studio della controversia;
b) € 700,00 per la fase introduttiva;
c) € 1.350,00 per la fase decisoria;

che occorre applicare la riduzione del 50% di cui all’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002;

che va, quindi, liquidato in favore del difensore della ricorrente, Avvocato T M, il complessivo importo di € 1.350,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi