TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-09-18, n. 201409828
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Testo completo
N. 09828/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07361/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7361 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Ovidio n. 26;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
I G e Paolo Seraro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
della nota del Comando generale della Guardia di Finanza n. 118292/09/113 del 7.4.2009, notificata in data 12.5.2009, con la quale è stato comunicato l'esito del giudizio di avanzamento a scelta dei Colonnelli in spe del ruolo normale al grado superiore di Generale di brigata per l'anno 2009;
della mancata iscrizione del Colonnello S M nel quadro di avanzamento al grado superiore di Generale di brigata per l'anno 2009;
delle schede di valutazione redatte dai membri della Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti del Colonnello S M e di tutte le operazioni di scrutinio compiute da parte della predetta commissione;
della graduatoria di merito finale;
della determinazione ministeriale di approvazione della predetta graduatoria;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
con il ricorso per motivi aggiunti
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo sotto ulteriori e diversi profili di censura;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Colonnello S M ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la nota del Comando generale della Guardia di Finanza n. 118292/09/113 del 7.4.2009, notificata in data 12.5.2009, con la quale gli è stato comunicato l'esito del giudizio di avanzamento a scelta dei Colonnelli in s.p.e. del ruolo normale al grado superiore di Generale di brigata per l'anno 2009, la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di Generale di brigata per l'anno 2009, le schede di valutazione redatte dai membri della Commissione Superiore di Avanzamento nei suoi confronti e tutte le operazioni di scrutinio compiute da parte della predetta commissione nonché la graduatoria di merito finale e la determinazione ministeriale di approvazione della predetta graduatoria.
Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137 del 1955, del D.M. Difesa n. 571 del 1993 e degli articoli 19 e 21 del d. lgs. n. 69 del 2001 nonché per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ed insufficienza della motivazione .
In particolare ha dedotto che:
- i punteggi sarebbero stati attribuiti secondo un criterio concessivo nei confronti dei controinteressati e restrittivo invece nei confronti del ricorrente in contrasto alle risultanze fattuali di cui alla documentazione tutta in possesso dell’amministrazione;
- il punteggio complessivo attribuito al ricorrente, che lo ha fatto collocare in posizione non utile in graduatoria al posto n. 22, non terrebbe adeguatamente conto dei precedenti di carriera dello stesso;
- le valutazioni contenute nella scheda di valutazione del ricorrente non esprimerebbero l’apprezzamento del singolo componente della commissione ma rappresenterebbero unicamente il formale ossequio alle prescrizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 241 del 1990.
Con l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 175/2012 del 5.1.2012 sono stati disposti i richiesti incombenti istruttori a carico dell’amministrazione.
Con il ricorso per motivi aggiunti, l’interessato ha impugnato i medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendone l’illegittimità sotto altro ed ulteriore profilo con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 21 e 27 del d. lgs. n. 69 del 2001 e del D.M. Difesa n. 571 del 1993, come modificato dal D.M. n. 299 del 2002 e per eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento .
In particolare ha dedotto che:
- l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio indicato al ricorrente sarebbe ancora più evidente nel confronto con la posizione del Gen. Seraro;
- la differenza di punteggio minima di n. 0,14 punti con in predetto Gen. Seraro si è tradotta in un divario sensibile delle posizioni occupate in graduatoria (il ricorrente alla posizione n. 22 e il controinteressato alla posizione n. 8) e, atteso che questi si era collocato all’ultima posizione, ai sensi dell’articolo 31 del d. lgs. n. 69 del 2001, avrebbe potuto essere chiamato alla promozione, nella ricorrenza delle condizioni ivi previste, se lo stesso non fosse prematuramente deceduto;
- l’analisi delle carriere dei due soggetti interessati evidenzierebbe come non si sia tenuto conto, con riferimento alla posizione del ricorrente, del complesso della sua carriera, avuto riguardo ai profili tutti dettagliatamente evidenziati nel predetto ricorso.
Con l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 175/2012 del 5.1.2012 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, la quale vi ha provveduto con il deposito documentale del 22.1.2012.
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato i medesimi atti e provvedimenti di cui al ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità, alla luce della documentazione integrativa di cui in precedenza, per un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 21 e 27 del d. lgs. n. 69 del 2001 e del d.m. 2.11.1993, n. 571, modificato con il d.m. n. 299/2001 e per eccesso di potere per illogicità e per ingiustizia manifesta, per contraddittorietà e per disparità di trattamento .
L’amministrazione si è costituita in giudizio in data 28.11.2013, depositando, in data 12.12.02013, memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito sia del ricorso introduttivo che del successivo ricorso per motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Il ricorrente ha controdedotto con la memoria di replica del 30.12.2013.
Alla pubblica udienza del 22.1.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1- Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base delle considerazioni di cui di seguito.
Il ricorrente ha sostenuto che la valutazione effettuata dalla Commissione di Avanzamento è erronea, tanto “in senso assoluto”, perché il punteggio attribuitogli è in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera, quanto “in senso relativo”, perché i parigrado che hanno conseguito la promozione possiedono titoli inferiori ai suoi.
1.1 - La giurisprudenza, sia dei Tribunali amministrativi regionali sia del Consiglio di Stato, ha costantemente sottolineato l’amplissima discrezionalità che caratterizza il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, censurabile solo in presenza di una macroscopica incoerenza e conseguente irrazionalità nella valutazione effettuata, atteso che, proprio perché si tratta di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia discrezionalità, il sindacato di legittimità rimesso al giudice non può che essere limitato al solo riscontro dell'uniformità del