TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202000341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202000341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000341
Data del deposito : 16 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2020

N. 00341/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2019, proposto da:
G M, rappresentata e difesa dagli avvocati R C, S e L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Roma n. 235;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, non costituito in giudizio;

nei confronti

E M S, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Giua Marassi e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Ada Negri n. 32;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna, Sezione I, 10 maggio 2013, n. 389, confermata da Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 aprile 2019. n. 2361, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla odierna ricorrente, è stato annullato il provvedimento n. 0086150 del 2 dicembre 2011, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Concorsi del Consiglio Nazionale delle Ricerche: a) ha approvato gli atti del “ concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive diciassette unità di personale profilo ricercatore terzo livello presso istituti/strutture del CNR dislocati nella Regione Sardegna – Area O.1 “Scienze Storiche e geografiche” – (n. 1 posto) ”;

b) ha approvato la graduatoria degli idonei;

c) ha dichiarato vincitrice la dott.ssa E M S,

nonché

per la condanna del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento degli emolumenti arretrati spettanti alla ricorrente con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E M S e del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio, con le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, il giorno 9 giugno 2020 il dott. T A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente M G ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione - con contratto a tempo indeterminato - di complessive 17 unità di personale profilo ricercatore terzo livello presso istituti/strutture del CNR dislocati nella Regione Sardegna, delle quali una nell’area scientifica O.1 "Scienze storiche e geografiche", da destinare all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea di Cagliari.

2. Dopo lo svolgimento delle prove d’esame, nella riunione del 18 novembre 2011, la Commissione giudicatrice procedeva alla verifica dei punteggi conseguiti dai candidati.

Nella conseguente graduatoria di merito la controinteressata M S E risultava prima classificata con punti 82,10 mentre la ricorrente risultava seconda con punti 81,10.

3. La sig.ra M G ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento del provvedimento n. 0086150 del 2 dicembre 2011, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Concorsi del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvava gli atti del predetto concorso, la graduatoria degli idonei e dichiarava vincitrice la controinteressata M S E, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice.

4. A seguito di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale, il ricorso è stato deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 389 del 10 maggio 2013, con la quale è stato disposto l’annullamento degli “… atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente principale.. .”.

5. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2361 del 10 aprile 2019, con la quale è stato respinto l’appello proposto dalla signora E M S.

6. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione col quale ha impugnato la predetta sentenza del Consiglio di Stato lamentando il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale in relazione agli artt. 111 Cost., 362 c.p.c., 606 lett. A) c.p.p. e 110 c.p.a. per invasione della sfera di attribuzioni del legislatore e per sconfinamento nella sfera del merito riservato alla P.A.

6.1. La signora E M S ha quindi chiesto al Consiglio di Stato la sospensione della citata sentenza, ai sensi dell’art. 111 del c.p.p.

Il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 5990 del 29 novembre 2019 ha sospeso gli effetti della sentenza n. 2361 del 10 aprile 2019 ma con ordinanza collegiale n. 85 del 17 gennaio 2020 la domanda della signora E M S è stata poi respinta.

7. Con sentenza n. 5905 del 3 marzo 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dalla signora E M S.

8. Allo stato degli atti, quindi, per effetto del giudicato formatosi sulle decisioni richiamate, la signora G M risulta classificata al primo posto della graduatoria finale del concorso per cui è causa.

9. A ciò segue, per l’effetto conformativo del giudicato, che il CNR, deve adottare, mediante una riedizione del potere amministrativo e alla luce di quanto emerso in sede giurisdizionale, gli atti necessari alla conclusione della procedura concorsuale in questione, con la nomina del vincitore nel posto a concorso.

9.1. Non possono invece avere alcun rilievo, ai fini della corretta conclusione della procedura in questione, la vicende riguardanti l’attività lavorativa comunque prestata nelle more della decisione dalla controinteressata E M S.

10. In accoglimento del ricorso in esame, col quale la signora M ha chiesto, stante l’inerzia dell’amministrazione, l’esecuzione dei predetti giudicati, deve dunque dichiararsi l’obbligo del CNR di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’adozione degli atti sopra specificati, con avvertimento che in caso di ulteriore inadempimento il Tribunale provvederà senza indugio alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, con addebito delle conseguenti spese.

11. Il Tribunale prende atto peraltro della rinuncia della ricorrente, fatta nell’imminenza della trattazione del ricorso, alla richiesta di corresponsione degli emolumenti arretrati.

12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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