TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-06-23, n. 201020257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-06-23, n. 201020257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201020257
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08075/2005 REG.RIC.

N. 20257/2010 REG.SEN.

N. 08075/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8075 del 2005, proposto da:
A M, A F, A R, A A M, A A, A M L, B G, B G, B R A, B R, B C, B M C, B B, B E, B R, B C, B R, B C, C M T, C A, C M L, C M E, C R, C G, C E, C G, C G, C A, C R, C V, C G, C G, C S, C R, C M A, C Liliana, Cotroneo Giuseppe, Crimi Michele, D'Andrea Franco, Dante Beatrice Rosaria, De Carolis Flavio, De Crescenzio Emilia, De Giorgi Antonella, Decina di Pirro Maria Rosaria, Del Prete Giovanni, Dellocicchi Mariangela, Di Carlo Caterina, Di Caro Accurzio, Di Cuonzo Loredana, Di Marzo Anna Maria, Di Nallo Antonio Salvatore, Di Palo Concetta, Di Rienzo Luciana, D'Ottavi Marco, Eliseo Maria Lea, Errichiello Anna, Faggiano Tiziana, Ferri Maria Pia, Filieri Giovanni, Fino Maria Teresa, Fischiatello Stefania, Fisco Ignazia, Flavio Giulia, Gabrielli Anna Pia, Galluzzo Alfonso, Gambardella Raffaella, Gentile Maria Letizia, Gerocarni Annamaria, Giacalone Annalisa, Giorgi Silvia, Greco M Gemma Giovanna, Greco Rosetta, Gregnanin Bertilla, Guma Paola, Guspini Salvatore, Labruzzo Stefanina, Lestini Giovanni, Loscialpo Antonio, Macheda Giuseppe, Manciocco Franca, Mancuso Pasquale, Mangini Margherita, Marchitelli Antonella, Marino Salvatore, Marra Antonina, Marrone Francesco, Martina Gabriella, Mazzeo Ermelinda, Meddis Caterina, Melissano Fausto Luigi, Menozzi Paolo, Miceli Anna Maria, Minniti Margherita, Mirabella Antonina, Mirabile Paola Marina, Mirisolo Caterina, Misuraca Daniela Lucia, Mole' Nicolina, Mustacchio Filomena, Mustacchio Mirella, Nardini Giuliana, Nardone Enzo, Nunziata Michele, Oddi Assunta Maria, Olivieri Francesco, Palermo Biagina, Palermo Mimma Rita, Pantaleo Maria, Pasello Osvaldo, Pastechi Paola, Pepe Angela Maria, Pernice Patrizia, piazza Girolamo, Picone Gelsomina, Pipitone Marchesa, Pisano Giovanna, Platia Salvatore, Porrello Maria Concetta, Rago Maria Pia, Recupero C, Regazzini Claudia, Renzini Gianna, Romeo Pasquale Gerardo, Russo Antonia, Russomanno Rossana, Sabbatini Marialuisa, Saladino Francesca Giovanna, Scassellati Carla, Scerra Serafina, Siviglia Anna, Solaroli Giancarlo, Spano Patrizia, Stefanelli Calogero, Tarsi Antonio, Tiberio Anna Rita, Tognetti Giovanna, Torrombacco Maria Domenica, Travaglione Oreste, Truffaldini Assuntina, Turano Onofria Nuccia, Vacarello Antonio, Vacca Gaetano, Valocchi Vincenza, Venezia Frances, Ventricelli Giuliana, Ventura Antonio, Villa Felice, Visco Elisabetta, Vita Elisa, Zocco Lucio, Zonno Oronzino, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Centro Servizi Amm.vi Provincia Roma, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Genova Serafina, Severa Francesca Maria, Perra Domenico, Principe Anna, Aviani Salvatore, De Spirito Alfredo, Marini Daniele, Coccia Pietro, Giolo Antonio, Giolo Rossella, Santini Renato, Puccini Luigi, De Maglio Giuseppe, Augusti Cesare, Termini Giuseppe, Costanza Francesco, Rolando Maria Giuseppina, Pittalis Baingio, Marra Antonina, Caltabiano Pierina, Gagliani Maria Letizia, La Morgia Elena Maria, non costituiti;

per l'annullamento

l. del decreto di approvazione delle graduatorie nonché delle relative graduatorie per titoli di cui all'art. 10 del D.D.G. del 22/11/04, del corso-concorso per esami e titoli per Dirigenti Scolastici distinti per settori formativi per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria superiore approvati dagli Uffici Scolastici Regionali indicati nell’epigrafe del ricorso;

2. di ogni altro atto o provvedimento, collegato o consequenziale ivi compreso il D.D.G. del 22/11/2004, con il quale è stato bandito il corso concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi nella parte in cui, agli articoli 3 e 10, viene prevista una selezione per titoli per il successivo accesso al concorso di ammissione limitando la partecipazione dei candidati nella misura pari a sette volte i posti messi a concorso per ogni settore formativo suddivisi per ogni Regione su un complessivo di posti messi a concorso di 1.500, richiamando il comma 2, dell'art. 29, D.Lgs. 165/2001, nonché di tutti gli atti o provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali.

nonché per la declaratoria

dell'accertamento del diritto dei ricorrenti alla utile partecipazione al concorso di ammissione per il corso di formazione per Dirigenti Scolastici.

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad ottenere, ex art. 35 Dlgs 80/98 come sostituito dall'art. 7 L. 205/2000, la condanna della p.a. resistente al risarcimento di tutti i danni economici e professionali subiti in conseguenza della condotta illegittima da quest'ultima posta in essere, diritto che meglio si argomenterà nel prosieguo del giudizio per quanto concerne le forme e i relativi elementi costitutivi;

per l’annullamento

per motivi aggiunti di un nuovo decreto di approvazione delle graduatorie generali di merito di preselezione dei candidati al corso-concorso prot. n. 28055 del 9.12.2005;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2010 il Cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti che hanno maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato ultrasettennale nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e sono in possesso di laurea o titolo equiparato;

Il D.lgs. 165 del 30/03/2001 ha previsto all'art. 29, che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante indizione di un corso/concorso selettivo di formazione svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Per ciò che concerne i requisiti generali d'ammissione, il succitato articolo di legge al comma l, ha stabilito che al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.

Nella G.U. 4^ serie speciale, n.94 del 26/11/2004, veniva pubblicato il bando di partecipazione al primo corso/concorso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Con decreti emanati dai rispettivi uffici scolastici regionali competenti per territorio, i predetti aspiranti sono stati esclusi dalla partecipazione al corso-concorso, con la pubblicazione delle graduatorie a causa dello sbarramento della selezione per titoli i ricorrenti-prima ancora di partecipare al concorso, ed, in tutta Italia su circa trentacinquemila domande presentate circa 25.000 aspiranti sono state esclusi dal concorso di ammissione al corso di formazione.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

A.) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29, comma 3, DEL

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