TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2022-01-28, n. 202200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2022-01-28, n. 202200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200067
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00208/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2020, proposto da -OMISSIS-, nato in Marocco il 29.8.1989, rappresentato e difeso dagli avv.ti G P, PEC giacomopace@avvocatinapoli.legalmail.it, e G P, PEC giovanniputorti@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 3208 del 26.2.2020 (notificato il 6.3.2020), con il quale il Questore di Potenza ha respinto l’istanza del sig. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore sia nella Camera di Consiglio del giorno 26 gennaio 2022 che nell’Udienza Pubblica di pari data 26 gennaio 2022 il Cons. P M e udito per il ricorrente l’avv. G P;

Sentito l’avv. G P ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con provvedimento prot. n. 3208 del 26.2.2020 (notificato il 6.3.2020) il Questore di Potenza, dopo aver richiamato la comunicazione di avvio del procedimento del 14/21.5.2019, ha respinto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lg.vo n. 286/1998, l’istanza del sig. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, attesoché:

1) con Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8959 del 9.6.2014, divenuta irrevocabile in data 30.6.2014, era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa con sospensione condizionale della pena detentiva, per il delitto ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, in quanto arrestato in flagranza a Napoli il 30.5.2012, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, precisamente di due panetti di hascish, corrispondenti a 79 dosi medie singole, specificando che la “gravissima condotta tenuta” costituiva “una minaccia grave e concreta per l’ordine e la sicurezza dello Stato” e che dalla commissione del predetto delitto si evinceva “l’insussistenza di un’integrazione nel tessuto sociale nazionale” e che con la memoria endoprocedimentale del 27.5.2019 non erano “stati evidenziati elementi utili a mutare l’orientamento di questa Amministrazione”;

2) da accertamenti eseguiti il sig. -OMISSIS- era risultato irreperibile presso l’indirizzo di residenza dichiarato, sito in Brienza Via Gianturco n. 138, e tale circostanza era confermata dal proprietario dell’immobile, che in data 3.12.2018 aveva depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Potenza la comunicazione di risoluzione del contratto di locazione del 13.3.2017, precisando che la consegna, in data 6.2.2020, del certificato di residenza del 28.1.2020 e del contratto di locazione dell’8.1.2020, attestanti il nuovo indirizzo di residenza di Brienza Via Gianturco n. 56, costituivano “un’escamatoge”, finalizzata a “trarre in errore ancora una volta questa Amministrazione”;

3) dalle ricerche eseguite mediante interrogazione delle banche telematiche era emerso che negli anni 2018 e 2019 aveva lavorato come bracciante agricolo rispettivamente per 2 e 3 giornate per una retribuzione complessiva percepita di € 189,00, cioè si riferivano ad un’attività lavorativa diversa da quella di lavoro autonomo di commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e articoli di abbigliamento, specificando che “il pagamento delle imposte e dei contributi risulta un elemento indispensabile per chi intende usufruire dei servizi pubblici e comunque per quanto riguarda lo straniero è un elemento di valutazione del suo inserimento sociale”.

Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 22.5.2020 presso l’indirizzo di posta elettronica

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