TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-10-05, n. 202301374
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 01374/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tryon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E G in Venezia, Santa Croce 269;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, C D, G Q, C Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
avverso e per l'annullamento:
- dell'ordinanza sindacale n. 1 del 3 gennaio 20118 avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o e consequenziale ivi espressamente ricompresa, per quanto di ragione, la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento”;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRYON S.R.L. il 17\7\2020 :
avverso e per l'annullamento, quanto al ricorso principale:
- dell'ordinanza sindacale n. 1 del 3 gennaio 2018 avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o e consequenziale ivi espressamente ricompresa, per quanto di ragione, la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per le
sale giochi e l'installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento”;
nonché, ai fini del presente atto di proposizione di motivi aggiunti:
- dell'ordinanza sindacale n. 155 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della l.r. n. 38 del 10.9.2019 «norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico»”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o e consequenziale ivi espressamente ricompresa, per quanto di ragione, la DGRV n. 2006 del 30 dicembre 2019 (pubblicata sul BUR n. 5 del 10 gennaio 2020);
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bassano del Grappa e di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Sindaco del Comune di Bassano del Grappa ha disciplinato “gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.
Avverso tale atto, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, dell’art. 117, c. 2, della Costituzione, del d.l. n. 158/2012, dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 6/2015, nonché dell’art. 7 e ss della l. n. 241/1990, in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune intimato; ha evidenziato, fra le altre cose, il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, a causa della mancanza di dati specifici sul fenomeno della ludopatia nel territorio interessato dal provvedimento in questione, e la sua irragionevolezza e manifesta ingiustizia in ragione delle significative ripercussioni sulla propria sfera patrimoniale.
In questa logica, la ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza sindacale e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bassano del Grappa e la Regione Veneto, che hanno domandato il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17.7.2020, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 155 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita