TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300710
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00710/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terme Vigliatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento in autotutela della concessione edilizia tacitamente assentita art. 2, L.31.05.1994 n.17, di cui alla nota a firma del Dirigente dell’U. T. C. prot. N. 2685.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego della concessione edilizia di cui alla nota a firma del Dirigente U.T.C. n. 13203 del 21/07/2009.
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego della concessione edilizia di cui alla nota a firma del Dirigente dell’U.T.C. n. 18394 del 13/10/2009
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terme Vigliatore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa A A B e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 9 dicembre 2008 il ricorrente chiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato in c.a. ad una elevazione f.t. e piano cantinato sul terreno contraddistinto in catasto al fg 6, part. 1859 e 631 del Comune di Terme Vigliatore.
Con nota del 23 aprile 2009, decorsi 120 giorni dalla predetta istanza, comunicava l’avvio dei lavori ai sensi dell’art.2 della l.r. 17/1994 allegando una perizia giurata, il calcolo degli oneri concessori e la fideiussione.
Con provvedimento n. 2685 del 4 maggio 2009, il Comune denegava espressamente il titolo edilizio con la seguente motivazione: “ 1) le particelle interessate dell’intervento edilizio in oggetto ricadono in zona destinata a “Parchi Pubblici urbani e/o Territoriali di progetto” nel P.R.G. i cui vincoli preordinati all’espropriazione sono decaduti e pertanto, come prevalente giurisprudenza, la zona interessata è da intendersi zona bianca non normata; 2) inoltre il progetto è carente di elaborati progettuali in quanto privo di:-titolo di proprietà;-non è identificata la zona sullo stralcio PRG;-manca la planimetria allaccio idrico e fognario e la relazione geologica. Pertanto alla luce di quanto sopra, viene annullato il silenzio assenso eventualmente maturato e si diffida, sin da ora, non procedere all’inizio dei lavori di che trattasi.”
Il ricorrente impugnava il citato provvedimento con ricorso introduttivo notificato in data 1 luglio 2009 e ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 9, D.P.R. n. 380/2001; art. 4 legge n. 10/1977 e art.17 legge n.65/1967) ritenendo consentita l’attività edilizia, a seguito della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, nei limiti fissati dall’art.9 del D.P.R. n. 380/2001.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2°, della l.r. n. 17/1994, poiché l’eventuale incompletezza documentale non poteva costituire causa di rigetto dell’istanza, gravando sulla P.A. l’obbligo di chiedere le necessarie integrazioni.
Il Comune di Terme Vigliatore si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e rilevava la pendenza del procedimento di riesame della pratica chiesto dal ricorrente con integrazione documentale del 26 maggio 2009; chiedeva, altresì, il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con ordinanza n. 1124/2009, la Sezione accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato “ alla luce delle censure articolate in ricorso e tenendo conto dei limiti