TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202306323
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 06323/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2023, proposto da
Sipama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come in atti;
contro
Gestione Commissariale di RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
dei giudicato derivante dalla sentenza n. 2336/2021 resa dalla Corte d'Appello di RO in data 24.3.2021, pubblicata il 30.3.2021, notificata l'8.6.2021, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’odierna ricorrente chiede, in sede di ottemperanza, la condanna della Gestione Commissariale di RO TA a conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza della Corte di Appello di RO (resa in sede di giudizio di rinvio a valle di sentenza di Cassazione) n. 2336/2021 del 24 marzo 2021, pubblicata in data 30 marzo 2021.
2. Con tale sentenza, RO TA era stata condannata a corrispondere all’odierna ricorrente: (i) una somma pari ad € 334.000,00 a titolo di indennità definitiva di esproprio (oltre interessi legali decorrenti dalla data di esproprio, e cioè dal 6 agosto 2002, più l’eventuale maggior danno da svalutazione a far data dal 27 febbraio 2007); (ii) il rimborso delle spese legali.
3. All’esito di un precedente ricorso per l’ottemperanza proposto dalla ricorrente, con la sentenza n. 17779 del 29 dicembre 2022, questo Tribunale ha stabilito che, mentre la condanna alle spese disposta dalla sentenza della Corte di Appello di RO, doveva ritenersi di competenza di RO TA in quanto il relativo credito era sorto al momento della pubblicazione della sentenza (nel 2021), le somme riconosciute a titolo indennità di esproprio costituiscono un’obbligazione pacificamente concernente atti e fatti risalenti ad un periodo antecedente il 28 aprile 2008 che, pertanto rientrano nella competenza della suddetta Gestione Commissariale di RO TA, che non era stata evocata nel precedente giudizio.
4. Parte ricorrente ha, dunque, proposto il presente giudizio deducendo che, nonostante il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dei competenti uffici di RO TA, la Gestione Commissariale non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della predetta sentenza della Corte di Appello.
5. La Gestione Commissariale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
6. All’udienza dell’8 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Sulla base della