TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-05-14, n. 201200910
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Testo completo
N. 00910/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 22/2008 R.G., proposto da società Iavarone Industria Legnami s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, T I, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’avv. A R e dall’avv. R C ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 127;
contro
- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M C, col quale elettivamente domicilia in Salerno, Corso Garibaldi, n. 33;
per l'annullamento:
del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta per ottenere il provvedimento di concessione dell’aiuto economico, di cui all’art. 3, comma 8, L. reg. Campania n. 10 dell’11 agosto 2001 e disciplinato con il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di giunta n. 2329 del 18 luglio 2003 chiedendo, pertanto, di essere ammessa al previsto aggiornamento istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è una delle imprese beneficiarie aderenti al contratto d’area di Avellino, la cui iniziativa, non essendo stata finanziata con i fondi Cipe per carenza di disponibilità, è stata ammessa ai contributi da valere sul bilancio regionale di previsione dell’anno 2002, in adesione all’art. 19, comma 2, l. reg. Campania 15/2002.
Il