TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401666

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-05-06, n. 202401666
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401666
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 01666/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Letterio L B e L C L F, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore e l’Assessorato regionale infrastrutture mobilità e trasporti, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato in data 03.05.2019, con il quale è stata disposta la revisione a carico del ricorrente della patente di guida e la conseguente attestazione di validità della patente fino al 03.05.2020;

- della comunicazione prot. n. -OMISSIS- della Commissione Medico Locale di Catania, non conosciuta poiché non notificata ma solo citata nella missiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dall'odierno ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del giorno 22 aprile 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato l’1 luglio 2019 e depositato il 27 luglio successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla scorta del provv. prot. n. -OMISSIS- della Commissione Medico Locale di Catania, non notificato al ricorrente, ha disposto il rinnovo della patente di guida (categoria A-B), di cui egli è titolare, per dodici mesi.

Il ricorrente espone che con provvedimento n° -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Novara, in ragione di una comunicazione della Commissione Sanitaria dell’Arma dei Carabinieri di Torino che aveva rilevato patologie in grado di incidere sulla idoneità alla guida, ha disposto ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 l’obbligo di revisione annuale della patente di guida rilasciatagli.

Il ricorrente si sottoponeva ad un nuovo esame di idoneità psicofisica e, successivamente, procedeva al rinnovo annuale della licenza di guida.

Cionondimeno, a decorrere dall’anno 2015 il ricorrente si sottoponeva a visite mediche specialistiche volte a verificare la sussistenza delle patologie a causa delle quali era stato imposto il rinnovo annuale.

Stante il buon esito di dette visite, in data 14.02.2017, l’odierno ricorrente inoltrava istanza di riesame al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo di essere sottoposto a nuova visita medica, con conseguente revoca del provvedimento n° -OMISSIS- emesso dalla Motorizzazione Civile di Novara in data -OMISSIS-.

In data 28.02.2017, con nota n. -OMISSIS-, l’Amministrazione statale comunicava di non poter procedere ad alcun riesame in autotutela del provvedimento di revisione della patente, trattandosi di competenza rimessa esclusivamente alle Commissioni Mediche Locali.

In data 17.04.2018, il ricorrente, ai sensi dell’art. 119 co. 5 d.lgs. n. 285 del 1992, presentava ricorso a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – D.P.O. – Direzione Sanità – Unità Sanitaria Territoriale di Catania, chiedendo la revisione del provvedimento del 09.04.2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di Comunicazione della Commissione Medico Locale di Catania prot. n° -OMISSIS-, disponeva nuovamente l’obbligo di revisione annuale, confermando la validità della patente fino al 09.04.2019.

In data 26.06.2018, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. confermava la validità della patente di guida con obbligo di rinnovo annuale.

In data 03.05.2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notificava al ricorrente la conferma di validità della patente di guida con durata annuale.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha prospettato le due seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 126 e dell’art. 128 e succ. del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione - Eccesso di potere ed ingiustizia manifesta.

Il provvedimento sarebbe privo di motivazione e non esplicherebbe le ragioni per le quali è stato imposto l’obbligo di rinnovo annuale della licenza di guida.

La discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della Motorizzazione Civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 c.d.s., non eliderebbe l’obbligo di esternare le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, difetto dei presupposti, travisamento di fatto, palese erroneità, illogicità – Violazione dell’art. 97 della costituzione – Violazione dell’art. 3 e dell’art. 7 della legge 241/1990 – Nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, non essendo stata recapitata al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di cui fa menzione l’atto impugnato.

Il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla persistenza dei requisiti e della idoneità, richiederebbe l'instaurazione del contraddittorio;
ciò al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all’ an dell'applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare. Pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere preceduto, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, da apposita comunicazione di avvio del procedimento.

Per le amministrazioni intimante, con memoria di stile dell’8 marzo 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Parte ricorrente ha depositato memorie e documenti in vista dell’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. tenutasi il 22 aprile 2024, alla quale la causa è stata discussa e decisa nel merito.

Va preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale con riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In proposito, giova premettere che nella Regione Sicilia le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile sono transitate nella competenza della Regione non potendosi predicare, in tale materia, il parallelismo tra funzione legislativa (che resta allo Stato) e funzione amministrativa, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 296/2000 è stata trasferita alla Regione Siciliana, con l'eccezione delle competenze dei centri prova autoveicoli.

Ne deriva che il provvedimento impugnato in prime cure è imputabile alla Regione e non allo Stato.

Va, dunque, esclusa la legittimazione passiva del Ministero intimato (Cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 13 maggio 2019, n. 426).

Nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Deve essere preliminarmente evidenziato che ai sensi dell’art. 119 d.lgs. n. 285/1992

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