TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-05-29, n. 201401504
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N. 01504/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02093/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2013, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Pietro Pulvirenti in Catania, via Conte Ruggero 83;
contro
Comune di Siracusa, non costituito;
nei confronti di
A F, C C, A M, F P, Sonia D'Amico, S S, A B, F M, F F, A A, M Z, M G, E L C, G M, A Go, E D L, M M, G R, S S, S C, G F, C M, F R, G A, R D M, A B, L S, L A, L A, Giuseppe Impallomeni, Gaetano Bottaro, Gaetano Bottaro, Chiara Catera, Alberto Palestro, Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Giuseppe Casella, Cosimo Burti, Gianluca Romeo, Gaetano Firenze, Simona Princiotta, Concetta Vinci;
per l'annullamento
- dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Siracusa, adottato il 25.07.2013, nella parte di interesse;
e per la correzione del risultato elettorale “ in relazione ai voti di lista illegittimamente annullati e a quegli altri erroneamente attribuiti a liste diverse, che, invece, dovevano essere riconosciuti alla lista denominata “ Un volto pulito – Lista F Greco ”, distinta al numero d’ordine “09”, perché ad essa spettanti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, avv. F G, ha partecipato alla competizione elettorale tenutasi in Siracusa in data 9 e 10 giugno 2013, in qualità di candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nella lista n. 9 “ UN VOLTO PULITO – LISTA FRANCESCO GRECO ".
Nella predetta competizione elettorale, la lista n. 9 “ UN VOLTO PULITO – LISTA FRANCESCO GRECO " ha ottenuto complessivamente n. 795 voti, e pertanto nessun seggio è stato ad essa attribuito, non avendo superato la cd. soglia di sbarramento del 5%, che nella fattispecie è stata pari a 3.012 voti.
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 24.08.2013, notificato tra il 5 ed il 6 settembre 2013 unitamente al D.P. n. 2432/2013 del 30 agosto 2013 di fissazione dell'udienza pubblica di discussione, e quindi depositato in data 13 settembre 2013, l’avv. F G lamenta l'errata ed illegittima attribuzione di voti ad altre liste anziché alla lista n. 9, nonché l’illegittimo annullamento di voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla predetta lista n. 9.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che alla lista n. 9 avrebbero dovuto attribuirsi almeno 3.470 voti, che avrebbero consentito alla lista medesima di superare la soglia di sbarramento e concorrere all’attribuzione e distribuzione dei seggi;chiede pertanto la correzione del risultato elettorale, previa verificazione avente ad oggetto le seguenti sezioni elettorali del Comune di Siracusa:
1)Sezioni nn. 2, 5, 14, 24, 25,26,35,40,41,44,50,56,58,63,65,66,67,73,75,78,81,85,91,93, 95, 100, 102, 109, 113,118,120:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 n. 341 schede recanti crocesegno sulla lista n. 9 "Un volto pulito - Lista F Greco", ed un voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale di altra lista, senza altri segni neppure su alcuno dei nomi dei candidati a sindaco;
2) Sezioni nn. 8,23,25,26,30,38,40,41,51,58,62,66,69,73,80, 81,82, 85,87,89,91,101,102,103,110,116,120:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 309 schede recanti crocesegno sulla lista n. 9 "Un volto pulito - Lista F Greco", ed un voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale di altra lista ( in corrispondenza dell’altra lista cui questi appartiene, non contrassegnata) senza altri segni neppure su alcuno dei nomi dei candidati a sindaco;
3)Sezioni nn. 1,3,5,18,19,24,25,28,33,38,40,41,43,45,46,50, 64, 69, 72,77, 80, 86, 91, 100, 106, 109, 115, 119, 123:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 268 schede recanti voto di preferenza per un candidato della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco", senza crocesegno sul simbolo della lista, bensì solo sulla casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato;
4) Sezioni nn. 4,6, 14, 18,22,24,25,26,33, 35,39,40,43,49, 50, 54, 55, 61,64,65,66,67, 78, 79, 80,81,85,86,87,90,91,93,94,95, 100,101,106,107,110,115,119, e 121: sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 301 schede recanti voto di preferenza per un candidato della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco", senza crocesegno né sul simbolo della lista, né sulla casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato;
5)Sezioni nn. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18,22,24,27,29,30, 32,36,38,39,40,41,42,44,46,49,50,51,52,55,56,61,63, 64, 66, 67,71,72,80,81,82,85,86,87,90,91,92,94,95,100,101,
103,108,112,113,114,118,120,121:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 397 schede recanti voto di preferenza per il candidato “F Greco” con crocesegno sia sul simbolo della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco", sia sulla casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato ( F Greco);
6) Sezioni nn. 8, 10, 12, 14,20,21,24,25,27,30,43,45,48, 50, 55,63,67, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 85, 86, 877 91, 93, 99:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 378 schede recanti voto di preferenza per il candidato “ avv. F Greco” espresso contrassegnando sia il simbolo della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco", sia la casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato ( F Greco);
7) Sezioni nn. 1,6,17,18,23,24,25,27,33,35,39,40,43,49, 50,54,55,61,64,65,66,67,78,79,80,81,85,86,87,90, 91, 93, 94, 99,100,101,105, 107, 110, 115, 119, 121:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 390 schede recanti voto di preferenza per il candidato “ F Greco” della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco”, “ con il contrassegno ma non del simbolo della lista della casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato ( F Greco) ”;
8) Sezioni nn. 1,2,3,6,9,10, 11, 12,15,18,22,24,25,29,30, 32,36,38, 39,40,41,42,45,46,49,50,51, 52,55,56,61,63, 64, 65,66, 67,71 ,72,80, 81 ,82,85,86,87, 90,91 ,92,94,95, 100, 101, 103, 108, 112, 113, 114, 118, 120:
sarebbero state annullate o non assegnate alla lista n. 9 almeno n. 291 schede recanti voto di preferenza per due candidati della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco", “ con il contrassegno sia del simbolo della lista che della casella indicante il nome del candidato sindaco ad essa collegato ( F Greco)”, e ciò sull’erroneo presupposto che le preferenze sarebbero state espresse a favore di due candidati dello stesso sesso, mentre, in realtà il primo è di sesso maschile e la seconda di sesso femminile ”.
Tanto il ricorrente ha richiesto, “ Il tutto salvo migliori verifiche ”, depositando copia conforme del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale e copia dei verbali delle operazioni elettorali delle n. 123 Sezioni elettorali del Comune di Siracusa.
Il Comune non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che con dichiarazione resa a verbale il Presidente del Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3 c.p.a., ha rappresentato la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto “ictu oculi” esplorativo.
Il ricorrente chiede, infatti, l’ammissione di una verificazione che, ove ammessa, dovrebbe riguardare 99 Sezioni sulle 123 Sezioni istituite nel Comune di Siracusa in occasione della tornata elettorale del 9 e 10 giugno 2013, e la ricerca in tali sezioni di complessive n. 2675 schede asseritamente contenenti espressione di voto in favore della lista n. 9 " Un volto pulito - Lista F Greco ".
I predetti elementi di per sé considerati rendono già evidente che la proposizione del ricorso in esame ha in realtà lo scopo di procedere a un rifacimento, neppure tanto mascherato, delle operazioni elettorali;in tal senso il Giudice di appello siciliano ha avuto modo di affermare ( cfr. CGA Sicilia, 13.06.2013 , n. 581 ) che uno degli indici caratteristici della natura esplorativa di un ricorso elettorale è, in generale, ravvisabile nell’elevata consistenza numerica delle schede contestate e delle sezioni elettorali interessate, come avviene nel caso di specie, nel quale la verificazione richiesta coinvolgerebbe la quasi totalità delle Sezioni elettorali del Comune di Siracusa.
A tali indici sintomatici dello scopo “esplorativo”, si aggiunge che le censure avanzate sono generiche e prive di qualsiasi supporto probatorio.
Quanto al primo aspetto, parte ricorrente non ha nemmeno indicato il numero definito delle schede contestate per ognuna delle sezioni elettorali indicate : il ricorrente ha infatti adoperato una formulazione delle censure che solo apparentemente è specifica, in quanto ha prima elencato i vari tipi di vizi riscontrati nelle schede elettorali contestate raggruppandoli in otto diverse tipologie, e successivamente, per ciascuna delle otto tipologie di vizio, ha raggruppato un numero di sezioni elettorali del Comune pari a 40 – 50 Sezioni per volta, nelle quali ricercare complessivamente un numero di schede variabili tra 300 e 390 circa, per un totale complessivo di 2675 schede ( che sommate ai n. 795 voti riportati dalla lista n. 9 consentirebbero a quest’ultima di superare la soglia di sbarramento ), senza individuare quali e quante schede si contestano per ogni singola sezione elettorale .
Il ricorrente, in altri termini, accorpando sezioni e schede ( ad. es. n. 300 schede di un certo tipo da ricercare in 40 sezioni ) non dà contezza del numero certo delle schede eventualmente da ricercare per ognuna delle sezioni indicate ove si dovesse, in ipotesi, procedere ad una verificazione.
Il ricorrente inoltre si duole in maniera generica ed indeterminata della “ mancata attribuzione e/o dell’illegittimo annullamento di numerosissimi voti alla lista” n. 9 denominata “ Un volto pulito – Lista F Greco” ”, senza tuttavia specificare di volta in volta se e quanti voti tra quelli contestati siano stati erroneamente dichiarati nulli nonostante si trattasse, in ipotesi, di voti validamente espressi in favore della lista medesima, ovvero se e quanti voti siano stati invece attribuiti ad altri candidati o liste e a chi : il ricorrente si limita ad affermare genericamente in ciascuna censura che per un certo numero complessivo di casi le schede sono state annullate o non assegnate alla lista di interesse, quasi che debba provvedere il Giudice ad identificarle.
Le superiori censure sono poi completamente avulse da oggettivi riscontri documentali (quali, ad esempio, il contenuto dei verbali, i rilievi in essi contenuti, formulati dagli scrutatori o dai rappresentanti di lista, o le decisioni assunte dai presidenti di seggio), e ciò in contrasto con la consolidata acquisizione di principio secondo cui le controversie relative alla materia elettorale, pur con alcuni specifici temperamenti, non si sottraggono alle regole generali del processo amministrativo e quindi - per quanto qui di interesse - all'onere gravante sulla parte che agisce in giudizio di produrre in giudizio tutti gli atti e documenti che possono essere legittimamente richiesti ed ottenuti in copia e che supportano o integrano gli elementi essenziali della domanda.
In sostanza, il ricorrente mira ad un nuovo scrutinio, ma non fornisce, con un minimo di attendibilità, neppure un principio di prova che il risultato elettorale sarebbe non corrispondente alla realtà.
Sussiste, infine, un ulteriore indice sintomatico del carattere esplorativo del ricorso, che si verifica nei casi in cui i vizi eventualmente occorsi in occasione di una tornata elettorale possano essere agevolmente ipotizzati ex ante attraverso un semplice esercizio di ricostruzione in via ipotetica, anche sulla base della pregressa casistica oggetto di pronunce giurisprudenziali o di prassi amministrative, delle possibili inosservanze delle modalità di espressione del voto.
Nel caso di specie la descrizione delle tipologie di vizi elencati dal ricorrente ed i motivi di doglianza con i quali lo stesso rivendica voti di preferenza annullati o non assegnati alla lista n. 9 appaiono, infatti, facilmente congegnabili da chiunque abbia una minima conoscenza del diritto elettorale.
Da tutto quanto precisato consegue che il Collegio non ritiene che il caso in esame presenti profili che inducano a discostarsi dall’orientamento secondo cui il minor rigore del principio della specificità dei motivi d’impugnativa nei ricorsi elettorali non comporta una parallela attenuazione del dovere ufficioso del giudice di valutare sempre l'attendibilità delle censure introdotte nel processo, al fine di verificarne la serietà, anche tenendo conto dei relativi elementi di prova offerti, in quanto occorre scongiurare il rischio che, sulla base di accertamenti istruttori disposti in relazione a doglianze che in base alle regole processuali non meriterebbero approfondimento, il decidente finisca per realizzare in via giudiziaria una inammissibile revisione, totale o parziale, del procedimento elettorale (cfr. CGA 03.04.2013 n. 403, che richiama CGA n. 404/2010).
Il giudizio sul carattere meramente esplorativo del mezzo, da sanzionare con l'inammissibilità del ricorso, trova peraltro supporto, come prima si accennava, anche nella giurisprudenza del giudice di seconde cure competente per territorio, che con la già citata sentenza n. 581 del 13 giugno 2013, in ordine al rapporto intercorrente tra la questione della specificità dei motivi di ricorso e quella dei criteri valutativi dell'eventuale finalità "esplorativa" dell'impugnativa in materia elettorale ha affermato che un ricorso elettorale assume un carattere "esplorativo" ogniqualvolta il ricorrente, attraverso l'esercizio dell'azione, non miri ad ottenere una pronuncia in grado di dissipare un’incertezza circa la valutazione giuridica di una o più questioni di fatto, ma aspira, per contro, a conseguire, attraverso l'istruttoria processuale, un secondo scrutinio, in sede giurisdizionale, dei voti espressi, nella speranza di far affiorare ex post eventuali vizi del voto ipotizzati ex ante in sede di impugnativa.
“ L'inammissibilità del ricorso "esplorativo" discende dunque dal concretare un'impugnativa del genere descritto un vero e proprio abuso del processo, strumentalizzandone le potenzialità al fine del conseguimento di un interesse non meritevole di tutela. ”( CGA, sentenza n. 581/2013 citata).
Nel caso di specie, il ricorso punta in concreto a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, così manifestando un intento meramente esplorativo che rende il mezzo inammissibile.
Stante la mancata costituzione delle parti intimate, nulla si dispone in punto spese di lite.
La temerarietà della domanda giustifica l'irrogazione ex officio alla parte ricorrente della sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 comma 2 del cod. proc. amm., nella misura indicata in dispositivo.