TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-10-10, n. 202314946

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), riguarda il ricorso di una società contro l'ANAC e il Comune di Genova, volto all'annullamento di un'annotazione nel Casellario Informatico relativa a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento. La società ha contestato la legittimità della risoluzione, sostenendo che i ritardi fossero imputabili a mancanze del Comune, e ha lamentato la tardività della segnalazione all'ANAC. Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che il termine di trasmissione della segnalazione non fosse perentorio e che l'ANAC avesse correttamente valutato la non manifesta infondatezza della notizia. Inoltre, ha ritenuto che l'annotazione fosse adeguatamente motivata e completa, evidenziando la gravità dell'inadempimento e la necessità di informare le stazioni appaltanti. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme e sulla giurisprudenza consolidata in materia.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-10-10, n. 202314946
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314946
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 14946/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13973/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13973 del 2022, proposto da
Società Brc s.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3de;



contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dall'ANAC in data 20 settembre 2022, prot.n. 74676, a conclusione del procedimento n. 1711/2022/ra di inserimento dell'annotazione nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016;

- del provvedimento emesso dall'ANAC in data 13 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento n. 1711/2022/ra finalizzato all'eventuale inserimento di una annotazione nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016;

- di ogni altro provvedimento, documento e/o atto presupposto, conseguente, annesso e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con determina del 3 febbraio 2022 – esecutiva in data 8 febbraio 2022 e comunicata all’o.e. interessato in data 10 febbraio 2022 – la stazione appaltante Comune di Genova ha disposto la risoluzione in danno per grave inadempimento (ex art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e degli art. 5 e 13 del contratto d’appalto) del contratto d’appalto del 16 dicembre 2020, rep. n. 68617, relativo alla “ Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile sito in Genova, Vico Teatro Nazionale, civico 1 ”, stipulato con il rti B.R.C. s.p.a. (capogruppo)/Agnese costituzioni s.r.l. (mandante).

A sostegno della propria decisione, il Comune ha evidenziato, in primo luogo, che « l’appaltatore ha proposto un programma esecutivo che si è subito rivelato inaffidabile e inattendibile, considerato che la gru, il cui montaggio era previsto … tra le attività iniziali, è tutt’ora assente e, mesi dopo la consegna dei lavori, non ha neppure completato le opere di cantierizzazione ».

Sotto altro profilo, la stazione appaltante ha poi sottolineato che, in data 7 settembre 2021, l’operatore economico aveva disposto una « ingiustificata autosospensione dei lavori », specificando che la stessa « rappresenta il più grave inadempimento contrattuale, in quanto pregiudica in modo irrecuperabile il rispetto dei tempi di esecuzione ». Inoltre, l’amministrazione ha specificato che né il ritardo né la sospensione dei cantieri erano giustificabili per stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore ma dipendevano esclusivamente da fatti « addebitabili all’appaltatore, al suo approccio e alle sue decisioni organizzative, in parte mutate rispetto all’offerta tecnica presentate in sede di gara ». Infine, l’ente locale ha rilevato anche una « non rispondenza [di alcuni] dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera in misura tale da pregiudicare la funzione dell’opera ».

2. Con nota 9 marzo 2022, prot. n. 91910, acquisita al protocollo dell’ANAC in pari data al n. 17442, il Comune di Genova ha segnalato all’Autorità di aver disposto la suddetta risoluzione.

3. Con nota del 13 aprile 2022, l’Autorità ha quindi comunicato a B.R.C. s.p.a. l’avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 213, comma 10, c.p.a.

4. In data 13 maggio 2023, la società B.R.C. s.p.a. ha svolto le proprie osservazioni difensive e ha lamentato l’illegittimità della risoluzione, evidenziando – in sostanza – che « il mancato rispetto delle tempistiche previste da contratto [era] dipeso esclusivamente dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni e relazioni da parte degli enti preposti (autorizzazioni e relazioni che avrebbero dovuto essere già allegate al progetto definitivo realizzato a cura del Comune) e non certo dall’ATI » e che « la sospensione dei lavori era giustificata dal fatto che il Comune di Genova non aveva pagato al RTI quanto dovuto a titolo di anticipazione ex art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016 ».

Inoltre, con le stesse note l’operatore economico ha informato l’Autorità di aver già instaurato un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Genova, con r.g. n. 1709/2022, e di essere in procinto di instaurare innanzi al medesimo Tribunale il giudizio di merito di contestazione della risoluzione contrattuale e di richiesta di risarcimento danni al Comune di Genova, riservandosi di comunicare con separata nota il relativo numero di iscrizione al ruolo generale.

5. Con provvedimento 20 settembre 2022, n. 74676 l’Autorità resistente – ritenuta utile e non manifestamente infondata la notizia segnalata – ha disposto l’annotazione nel casellario informatico ex art. 213, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia relativa alla risoluzione disposta dal Comune di Genova nei confronti di B.R.C. s.p.a. « a causa del ritardo accumulato dall’appaltatore in fase di avvio dei lavori e dalle gravi inadempienze contrattuali », precisando nel corpo dell’annotazione che « B.R.C. ha instaurato innanzi il Tribunale di Genova r.g. n. 1709/2022 un procedimento per accertamento tecnico preventivo per contestare l’ingiusta risoluzione e stabilire le prestazioni e le attività effettuate » e che inoltre la stessa « B.R.C. è in procinto di instaurare innanzi al Tribunale di Genova il giudizio di merito di contestazione della risoluzione e di richiesta di risarcimento danni al Comune ».

A riprova dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia, l’Autorità ha rilevato che « la risoluzione in danno è avvenuta a seguito del sostanzioso ritardo di n. 103 giorni che ha comportato il superamento del 10% dell’importo contrattuale della penale effettivamente applicata pari a € 100.728,61, nonché per l’arbitraria autosospensione dei lavori da parte dell’appaltatore il quale non disconosce l’effettivo ritardo anche se attribuisce le colpe alla s.a. » e ha sottolineato di ritenere « attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di risoluzione contrattuale con particolare riguardo alle motivazioni riferibili all’organizzazione interna dell’o.e. … (l’appaltatore ha proposto un programma esecutivo che si è rivelato subito inaffidabile e inattendibile …) [e al] la manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori ».

6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la BR ha impugnato la predetta delibera, chiedendone l’annullamento – e, in via cautelare, la sospensione – sulla base di due distinti motivi in diritto.

6.1. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato l’illegittimità della decisione gravata per « violazione dei termini di avvio del procedimento », osservando, in sintesi, che il Comune di Genova aveva trasmesso la propria segnalazione all’ANAC in data 9 marzo 2022, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 11 del “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ”, e dall’art. 10 del “ Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ”.

6.2. Con il secondo motivo ha contestato il provvedimento impugnato per « violazione di legge e eccesso di potere », evidenziando – in sostanza – che l’Autorità aveva fondato le proprie conclusioni esclusivamente sulla prospettazione del Comune di Genova e non aveva adeguatamente considerato (né espressamente indicato nell’atto gravato) le deduzioni difensive della società ricorrente e lamentando, in conclusione, il difetto di

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