TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400206
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00206/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
I N, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale all’indirizzo pec ilenia.nero@pec.it;

nei confronti

Comune di Lana, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
J G, H T, W G, V A, U L, H M, E W, J Z, G A, P G, A H, P H, P K, H K, J K, N M, M M, S M, M C N, R P, E Maria Raffeiner, V S, J S, H S, K S, J S, R S, S T, non costituiti in giudizio;

Per la verifica della correttezza delle operazioni di scrutinio della sezione n. 4, per il riesame e il riconteggio delle schede in relazione alle elezioni amministrative del Comune di Lana del 26 maggio 2024


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1 e 130 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il dott. Andrea Sacchetti e udite le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso di data 26.06.2024, depositato in data 27.06.2024, la dott.ssa I N chiedeva il riconteggio delle schede relative alle elezioni amministrative tenutesi in Lana (BZ) in data 26 maggio2024.

La ricorrente, assumendo la propria qualifica di candidata a tale consultazione elettorale con la lista Fratelli d’Italia ed evidenziando l’esigua differenza di voti per eleggere un proprio candidato a Consigliere comunale, lamentava la presenza di numerose irregolarità inficianti il verbale di sezione n. 4.

In particolare, ad avviso della ricorrente la disamina del verbale anzidetto faceva emergere le seguenti criticità:

- nelle pagine iniziali non risultava riportata la sottoscrizione del vice presidente e degli scrutatori;

- il calcolo degli aventi diritto al voto riportava un computo errato, pari a 1625 anziché 1635;

- a pag. 3 non venivano annotate le schede presenti nel plico punto d);

- nel conteggio dei votanti non veniva inserita la scheda di un elettore proveniente da altra sezione;

- a pag. 39, alla voce “riepilogo scrutini”, il totale dei votanti veniva indicato in 1024, nonostante inserendo la scheda di un votante proveniente da altra sezione il computo corretto doveva corrispondere a 1025;

- dalla nota presente in calce alla pagina emergeva che il totale “E”, pari a 1024, doveva corrispondere al totale “F”, emergendo quindi una discrepanza di 601 voti;

- a pag. 48 veniva omesso l’inserimento del totale dei voti di lista validi;

- nella copia del verbale n. 4 non era rinvenibile la pag. 28, che per ammissione del Segretario Generale non veniva spedita insieme agli altri documenti in quanto non compilata.

Sulla scorta di tali censure la ricorrente chiedeva pertanto il riconteggio dei voti, evidenziando che anche un solo voto in favore della lista “Fratelli d’Italia” avrebbe determinato l’elezione del secondo consigliere italiano e, conseguentemente, la possibilità per il gruppo italiano di avere un proprio assessore all’interno della giunta comunale di Lana.

2. Con decreto di data 28.06.2024 la Presidente di questo T.R.G.A., ai sensi dell’art. 130 c.p.a., fissava per la discussione l’udienza del 24 luglio 2024, ordinando alla ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto stesso alle parti potenzialmente interessate entro dieci giorni dalla sua comunicazione e di depositare presso la Segreteria la copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione unitamente agli atti e ai documenti del giudizio.

Nessuna delle parti si costituiva in giudizio.

3. All’udienza del 24 luglio 2024 il Presidente avvisava la ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in merito all’intenzione del Collegio di porre a fondamento della propria decisione la questione riguardante l’inammissibilità del ricorso a causa della sua mancata notifica alle parti interessate dal giudizio, trattenendo quindi la causa in decisione.

4. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione della sua omessa notifica unitamente al decreto di fissazione dell’udienza da parte della ricorrente entro il termine previsto dal decreto presidenziale di data 28 giugno 2024.

A tal proposito, il Collegio osserva come l’art. 130 c.p.a. preveda l’onere per il ricorrente di notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di quest’ultimo provvedimento all’ente della cui elezione si tratta, nonché alle altre parti che vi hanno interesse e comunque ad un controinteressato.

Ancorché il comma 4 dell’art. 130 c.p.a. non preveda alcuna qualificazione in merito alla natura del termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, quest’ultimo assume carattere di perentorietà. Invero, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che: “ Il termine di dieci giorni, fissato dall’art. 130 comma 3, cod. proc. amm. per la notificazione del ricorso in materia elettorale alla parte che vi ha interesse e, comunque, ad almeno un controinteressato, ha carattere perentorio e la costituzione in giudizio dell'intimato, a seguito della seconda notifica, non vale ad evitare le conseguenze della tardività, per la natura perentoria del termine entro il quale la stessa doveva essere effettuata ” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, sent. n. 3155 del 18.03.2022;
T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 1465 del 23.09.2020, T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, sent. n. 5585 del 29.11.2011, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2538 del 03.05.2012). Del resto, anche in relazione al termine previsto per il deposito del ricorso, nonostante l’assenza di una espressa qualificazione in termini di perentorietà la medesima giurisprudenza amministrativa ne ha confermato tale natura, valorizzando le caratteristiche di celerità del rito elettorale correlate all’esigenza di stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1190 del 22.03.2016;
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 610 di data 11.02.2016).

Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie la dott.ssa N, a fronte dell’ordine di notifica disposto dalla Presidente di questo Tribunale nel provvedimento di fissazione di udienza, ha provveduto a tale incombente attraverso l’inoltro di una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata caratterizzata dal seguente tenore testuale: “ In esecuzione dell’ordine impartito dal Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano, Dott.ssa L P L, la ricorrente, Dott.ssa Ilaria N C.F. NRELNI78D48F132X procede a notificare copia del decreto n. 00015/2024 REG.PROV.PRES. pubblicato in data 28/06/2024 e copia del ricorso n. Registro Generale 152/2024, al Comune di Lana con richiesta di rendere nota la notifica a: - Segretario generale J G;
- Sindaco H T;
- Vice Sindaco W G;
- Assessore V A;
- Assessore U L;
- Assesore H M;
- Assessore E W;
- Assessore J Z;
- Consigliere G A;
- Consigliere P G;
- Consigliere A H;
- Consigliere P H;
- Consigliere P K;
- Consigliere H K;
- Consigliere J K;
- Consigliere N M;
- Consigliere M M;
- Consigliere S M;
- Consigliere M C N;
- Consigliere R P;
- Consigliere E Maria Raffeiner;
- Consigliere V S;
- Consigliere J S;
- Consigliere H S;
- Consigliere K S;
- Consigliere J S;
- Consigliere R S;
- Consigliere S T. Attenzione il presente messaggio di posta elettronica certificata, costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativo o stragiudiziale. Si prega cortesemente di aprire e prendere visione degli allegati. Pec: ilenia.nero@pec.it Merano, 3 luglio 2024 Dott.ssa I N
”.

La notifica così effettuata per il tramite di posta elettronica certificata da parte della ricorrente, costituitasi in proprio senza avvalersi del ministero di un difensore e non abilitata all’esercizio della professione forense, deve tuttavia ritenersi inesistente.

A tal proposito il Collegio osserva come, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.a. le notificazioni degli atti del processo amministrativo siano disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. Come previsto dal primo comma dell’art. 137 c.p.c. la competenza a eseguire le notificazioni spetta, istituzionalmente, all’ufficiale giudiziario, potendo tuttavia essere altresì attribuita all’avvocato, che la esercita “ nei casi e con le modalità previste dalla legge ” (art. 137, comma 3, c.p.c.).

Tale attribuzione di competenza opera anche in relazione alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 149 bis c.p.c. in relazione alla figura dell’ufficiale giudiziario e dalla legge n. 53/1994 in relazione alla figura dell’avvocato. Con particolare riferimento a tale ultima normativa, espressamente richiamata dalla ricorrente in calce alla comunicazione pec di data 3 luglio 2024, merita di essere evidenziato come, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del relativo art. 1, l’attività di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata in materia civile, amministrativa e stragiudiziale sia subordinata alla ricorrenza di determinati requisiti, segnatamente la qualifica di avvocato e il conferimento di procura alle liti ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile.

Del resto, la necessaria titolarità della qualifica di avvocato in capo al soggetto che intende avvalersi delle facoltà previste dalla l. 53/1994 discende altresì dai poteri certificativi esercitati nella redazione della relazione di notificazione prevista dal comma 5 dell’art. 3 bis della stessa legge, incombente peraltro radicalmente disatteso dalla ricorrente, implicanti l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale. L’art. 6 della l. 53/1994 prevede infatti espressamente che: “ L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto ”.

Ne consegue pertanto che, in assenza della specifica autorizzazione presidenziale ad avvalersi di qualunque mezzo idoneo prevista dall’art. 130, comma 2, lett. c), c.p.a., la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non può essere esercitata dal privato cittadino, non disponendo questi dei poteri certificativi riservati dalla legge all’ufficiale giudiziario e – relativamente a tale specifica attività – all’avvocato.

La notificazione eseguita dalla ricorrente deve pertanto essere qualificata come inesistente, nell’accezione recepita dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2462 del 24.04.2018, nonché in materia di giudizio elettorale T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis , sent. n. 6835 del 18.06.2018), attraverso il richiamo alla statuizione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 14916/2016, pronunciata in materia di ricorso per cassazione ma ritenuta applicabile a tutti gli atti di impugnazione, secondo cui: “ L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui latto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
”.

La qualificazione in termini di inesistenza della notificazione eseguita dalla ricorrente implica l’impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ritenuto esperibile esclusivamente nei – distinti – casi di notifica nulla. Il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di evidenziare che: “ Secondo il costante orientamento della Suprema Corte pertanto, in presenza di una notifica inesistente, non può pertanto disporsi il rinnovo ex art. 291 c.p.c., applicabile alle sole ipotesi di notifica nulla (ex multis a contrario Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 secondo cui “Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa ”)” (Consiglio di Stato, sent. n. 11427 del 28.12.2022).

Del resto, la sopra evidenziata natura perentoria del termine per la notificazione del ricorso introduttivo implica conseguentemente l’impossibilità di disporne la proroga ai fini della rinnovazione dell’attività omessa, così come previsto dall’art. 153 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in considerazione del cd. “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a., non ravvisandosi altresì i presupposti – peraltro nemmeno dedotti dalla ricorrente – ai fini di una eventuale rimessione in termini.

L’inesistenza della notificazione implica conseguentemente l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

In ogni caso, anche volendo astrattamente ammettere la ritualità della notifica all’Amministrazione, la ricorrente risulta avere radicalmente omesso la notificazione alle altre parti aventi interesse e comunque ad almeno un controinteressato, essendosi limitata a demandare tale incombente al Comune di Lana, ossia a soggetto non istituzionalmente autorizzato a procedervi e ciò a maggior ragione laddove si consideri la sua qualifica di ente parte del giudizio, in quanto tale a sua volta destinatario della notificazione ai sensi dell’art. 130, comma 3 lett. a), c.p.a. (cfr. la comunicazione di data 3 luglio 2024, sopra trascritta).

Ne consegue la configurabilità di una ipotesi di inesistenza della notificazione anche in relazione agli ulteriori soggetti contemplati dall’art. 130, comma 3 lett. c), c.p.a., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo anche in relazione a tale profilo.

5. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della mancata costituzione del Comune di Lana e dei controinteressati nonché della peculiarità della vicenda processuale.

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