TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-02-11, n. 202100269

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-02-11, n. 202100269
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100269
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2021

N. 00269/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01147/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2014, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G D M e Antonio -O-, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S in Bari, corso Vittorio Emanuele, 143;

contro

Comune di San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato N M, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

per l’annullamento

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.4.2014, pubblicato il 19.5.2014, avente ad oggetto: “Piano Urbanistico Generale del Comune di S. Marco in Lamis, Approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 12 della L. R. N 20 del 27 luglio 2001” con cui è stato approvato il PUG del Comune di S. Marco in Lamis;

- del piano urbanistico generale del Comune di S. Marco in Lamis approvato, con la predetta delibera n. 16/2014, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001, nella parte di interesse del ricorrente relativa all’area di sua proprietà sita nel Comune di S. Marco in Lamis (FG) in piazza Ernesto De Martino che viene classificata come parcheggio pubblico;

- della deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 9.6.2014 avente ad oggetto: “Individuazione e realizzazione di stalli di sosta alla p.zza E. De Martino. Formalizzazione incarichi RUP e progettista. Approvazione progetto preliminare” comunicata in data 23.6.2014;

- di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché ignoto, in quanto lesivo;

e per la condanna del Comune di S. Marco in Lamis, in persona del Sindaco p.t, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. amm. in relazione all’art. 26 cod. proc. amm. da liquidarsi in via equitativa, al pari della liquidazione del danno ex art. 30 cod. proc. amm., subito dal ricorrente dall’illegittima attività posta in essere nei suoi confronti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica giorno 20 gennaio 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’odierno ricorrente -O-contestava il PUG del Comune di San Marco in Lamis nella parte d’interesse relativa alla sua proprietà sita nello stesso Comune in piazza Ernesto De Martino che viene classificata come parcheggio pubblico.

Invocava, altresì, la condanna della P.A. al risarcimento del danno del Comune per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e per responsabilità ex art. 30 cod. proc. amm.

Deduceva censure così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 42 e 97 Cost.);
eccesso di potere (assenza di motivazione;
erronea presupposizione;
travisamento dei fatti;
contrasto con precedenti statuizioni del G.A.;
contrasto con precedente deliberazione di Consiglio comunale;
assenza di delibera di incarico per l’attività progettuale;
ingiustizia manifesta;
sviamento): ben tre sentenze del T.A.R. avrebbero sostanzialmente riconosciuto in varie circostanze la natura privata dell’area denominata piazza De Martino;
illegittimamente il nuovo PUG avrebbe classificato la piazza in esame come parcheggio pubblico;
gli atti del Comune svuoterebbero il diritto di proprietà del ricorrente, destinando a parcheggio pubblico un’area privata senza neanche prevedere un’indennità di esproprio;
pertanto, verrebbe in rilievo una vera e propria attività espropriativa a danno di un’area privata;

2) violazione e falsa applicazione di legge (legge n. 1150/1942);
eccesso di potere (contrasto con precedente convenzione;
erronea presupposizione;
travisamento dei fatti;
ingiustizia manifesta e sviamento): i gravati provvedimenti sarebbero illegittimi in quanto in contrasto con la destinazione privata dell’area de qua risultante dalla convenzione del 25.5.1977;
nel prevedere detto vincolo il Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente i provvedimenti per giustificare l’interesse pubblico alla introduzione di un vincolo a parcheggio pubblico, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuta;

3) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 e ss. legge n. 241/1990): i censurati provvedimenti sarebbero stati assunti senza consentire la doverosa partecipazione del ricorrente mediante la comunicazione di avvio del procedimento.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di San Marco in Lamis, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 20 gennaio 2021, svoltasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione preliminare formulata dalla difesa comunale.

4.1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost. e l’eccesso di potere sotto vari profili.

Il -O-lamenta che sull’area di sua proprietà il PUG avrebbe localizzato un “parcheggio pubblico”, mentre precedenti pronunce di questo T.A.R. avrebbero affermato la proprietà privata dei suoli.

La doglianza non merita positivo apprezzamento.

In primo luogo va precisata la destinazione effettivamente impressa dal PUG ai suoli in questione.

L’area nella Tav. D.1/Bis del PUG Programmatico è colorata di viola, colore che identifica i “parcheggi pubblici”, ed è tipizzata dall’art. 13/P “Contesti urbani consolidati per verde e servizi pubblici a standard di quartiere”.

L’art. 13/P delle NTA del PUG (P sta per parte Programmatica del PUG) prevede quanto segue:

“13.01 Obiettivi

- Conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti e completamento di quelli previsti all’interno degli strumenti esecutivi del previgente P.d.F.

- Manutenzione e riqualificazione degli edifici e delle aree esistenti.

13.02 Valgono tutte le prescrizioni contenute nell’Art. 31/S del PUG/S che qui si dà per integralmente riportato”.

A sua volta, l’art. 31/S delle NTA del PUG, intitolato “Contesti urbani consolidati per Verde e Servizi pubblici a standard di quartiere” prevede:

“Sono le aree per standard residenziali per le quali si conferma la presenza dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti per i quali si richiede la manutenzione e riqualificazione de-gli edifici e delle aree stesse;
sono anche le aree per standard residenziali individuate all’interno degli strumenti esecutivi in corso d’attuazione e per le quali è previsto il completamento”.

Emerge in modo chiaro come la concreta ed effettiva destinazione impressa dal PUG non preveda affatto che l’area in questione debba essere necessariamente espropriata, poiché la campitura e la relativa normativa si riferisce sia alle aree e ai servizi pubblici, sia alle aree destinate a servizi privati di uso pubblico.

Si tratta quindi di una destinazione pienamente aderente ai principi sanciti dalle sentenze invocate dal ricorrente.

In proposito va rammentato quanto segue.

La sentenza n. 839/2001 esaminava la richiesta fatta dal Comune al sig. -O-della cessione gratuita dei suoli già asserviti, trattandosi di area da adibire agli standards previsti dal piano di fabbricazione e dal D.M.

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