TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-06-18, n. 201303140
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 03140/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2013, proposto da:
A D Scala, rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto in Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto, Torre 3, presso lo studio dell’avv. M C;
contro
Ministero della Difesa e Legione Carabinieri Campania, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente dalla Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Ischia il giorno 8 settembre 2012, sub prot. n. 149/3, recante la sanzione disciplinare del “ Rimprovero ” ex art. 1360 del Codice dell’ordinamento militare;
- di ogni altro atto pregresso, connesso alla sanzione disciplinare irrogata, consequenziale e casuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale e (vista) l’annessa produzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del ricorso in esame, avviato per la notifica il 24 dicembre 2012, notificato lo stesso giorno e depositato il 23 gennaio 2013, il sig. D S Aniellantonio, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri addetto alla stazione dei carabinieri di Ischia, si duole della sanzione disciplinare del “ Rimprovero ”, comminata, ex art. 1360 del Codice dell’ordinamento militare, il giorno 8 settembre 2012, sub prot. n. 149/3 e notificatagli il successivo giorno 9 dello stesso mese
Tale sanzione è stata poi confermata con determinazione del Comandante della Legione dei Carabinieri - Gruppo di Napoli n. 301 del 25 ottobre 2012, notificatagli lo stesso giorno, reiettiva del ricorso gerarchico che egli, in data 5 ottobre 2012, aveva proposto avverso la stessa.
1a- La sanzione è stata irrogata con la seguente motivazione: “ Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, addetto alla stazione capoluogo, alla presenza di altro militare inferiore di grado e di personale civile, riceveva in caserma un cittadino presentatosi per espletare un atto delegato dall’A.G. indossando abbigliamento non decoroso come richiederebbe la sua condizione, così ledendo il prestigio dell’istituzione ”.
1b- Nella prospettazione attorea, di cui ai due mezzi di impugnazione proposti a sostegno del gravame, la contestata determinazione è affetta da illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e 721 del Codice dell’ordinamento militare di cui al d. l.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice, d’ora in avanti), nonché per eccesso di potere sotto più profili.
2- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’amministrazione intimata in data 8 febbraio 2013 e, in tale sede, ha versato in atti documentazione e relazione predisposta per la difesa direttamente dal Comando Legione Carabinieri Campania in partita replica alle denunce attoree, ai cui contenuti ha fatto rinvio insistendo per il rigetto del gravame.
4a- Nella successiva data del 18 aprile 2013 la difesa erariale ha versato in atti memoria difensiva, quale qui da essa predisposta.
5- Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
5a- In detta sede è stata data avvertenza, ex art. 73 c.p.a., della sussistenza di profili di ammissibilità/ricevibilità del ricorso meritevoli di approfondimento, di cui si dirà immediatamente di seguito; nella stessa sede il procuratore attoreo, prima di soffermarsi a trattare il merito della causa, ha