TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-07-01, n. 201100557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-07-01, n. 201100557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100557
Data del deposito : 1 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01536/1999 REG.RIC.

N. 00557/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01536/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1536 del 1999, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso B B in Bologna, Strada Maggiore 47;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso C R in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica-Servizio edilizia- Ufficio Condono del Comune di Rimini del 26.7.1999 prot. 192519w ricevuto il 29.07.1999 avente ad oggetto "Determinazione in merito alla domanda di concessione in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 39, legge 23.12.94 n. 724, per opere abusive ad un immobile ubicato in Rimini via Stradella n. 25".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnato il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria emesso nei confronti del ricorrente dall’ufficio tecnico – sezione urbanistica – del Comune di Imola.

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che ai fini della sanatoria prevista dall’art. 39/1°c della L. n. 724/1994, occorre avere riferimento alla data di effettiva realizzazione delle opere abusive che, secondo la precitata disposizione, devono essere state ultimate entro la data del 31.12.1993.

Nel caso in esame l’esecuzione delle opere di cui si tratta – tettoia avente la superficie approssimativa di mq. 20 – è avvenuta, come risulta dai rilievi aerofotogrammetrici effettuati nel luglio 1993 e nel settembre 1994, successivamente alla data suindicata, sicché esse non potevano rientrare nella richiamata previsione normativa.

A tale riguardo non rilevano sul piano probatorio, né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che appare inidonea a svilire gli elementi di prova acquisiti, né la circostanza di aver sostituito il manufatto originario con altro identico al precedente perché, come sottolinea il resistente Comune di Rimini, il nuovo intervento risulta comunque realizzato oltre il termine previsto dalla legge.

Quanto all’invocato silenzio – assenso deve rilevarsi che questo non si è formato ai sensi dell’art. 39/4°c della L. n. 724/1994 atteso che la documentazione risultava incompleta e l’onere d’integrazione è stato assolto dal ricorrente successivamente alla scadenza del termine annuale richiesto dalla norma.

Infine appare del tutto irrilevante ai fini che qui rilevano l’affermato carattere ripristinatorio dell’intervento eseguito dal momento che la demolizione del precedente manufatto e la sua sostituzione con altro di differente caratteristica realizza pur sempre un abuso edilizio.

Per tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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