TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2009-04-24, n. 200900277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2009-04-24, n. 200900277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 200900277
Data del deposito : 24 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00147/2009 REG.RIC.

N. 00277/2009 REG.SEN.

N. 00147/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 147 del 2009, proposto da:
V F, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero della Difesa dd. 12.2.2009, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare dall'impiego per 2 mesi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare in epigrafe, irrogatagli a seguito del procedimento disciplinare che è stato instaurato dopo l’intervento della sentenza di assoluzione per non doversi procedere emessa dalla Corte Penale di Appello sede distaccata di Verona n. 12/2008 divenuta irrevocabile il 4 giugno 2008 e notificata a cura del ricorrente in data 10 luglio 2008.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

1)Violazione dell’art. 97 del DPR n. 3/1957;
2) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
3) violazione dei termini di cui alla tabella allegata al d.m. 690/1996;
4) Violazione dell’art. 24 Cost.;
5) violazione dell’art. 97 della Cost.;
6) Eccesso di potere per illogicità manifesta;
7) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;
8) Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico;
9) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
10) Violazione degli artt.

7-8 della l. 241/90;
11) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 599/54;
12) Violazione dell’art. 9, c. 2 l. 19/1990 alla luce di quanto stabilito dalla sentenza 104/1991 della C. Cost. e dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 25.1.2004 nonché dall’Adunanza Plenaria n. 1 e n. 2 del 25.1.2004;
13) Violazione dell’art.60 della . 599/54 e dell’art. 3 della l. 241/90;
eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;
14) Eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento;
15) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 e 65 della legge 311.7.1954 n. 599 e art. 3 della l. 241/80;
16) Eccesso di potere per errore su presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento;

Si assume anzitutto che il procedimento disciplinare è stato iniziato dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione della sentenza assolutoria fissato dal terzo comma dell’art. 97 DPR n. 3/1957.

Si sostiene che il provvedimento finale contiene solo affermazioni generali e di principio e non da conto del percorso valutativo compiuto, di una effettuata ponderazione comparativa delle circostanze favorevoli addotte dal ricorrente né contiene un giudizio dei fatti così come accertati in sede penale.

Non sarebbe stata concessa al ricorrente la possibilità di una adeguata difesa, non sarebbero state valutate le circostanze che hanno accompagnato il comportamento del ricorrente né il suo pregresso onorevole servizio durato oltre 33 anni.

Il ricorso appare infondato.

Non sussiste anzitutto la dedotta violazione dei termini procedimentali;
infatti ai procedimenti disciplinari degli appartenenti alle Forze Armate si applica solo il termine procedimentale della prima parte dell’art. 97, terzo comma citato e quindi solo quello dei 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento e ciò in virtù dell’espresso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/1991 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica) nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di pro scioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule <perchè il fatto non sussiste>
o <perchè l'imputato non lo ha commesso>, trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)”.

La contestazione degli addebiti è intervenuta in data 8.10.2008 e quindi palesemente entro i 180 giorni dal 4 giugno 2008 data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte Penale di Appello.

Anche le doglianze mosse nei confronti della motivazione del provvedimento disciplinare sono totalmente prive di fondamento, tenuto conto che questo, oltre a contenere una succinta ma esauriente motivazione degli addebiti ritenuti fondati (“nel periodo compreso tra il maggio 2001 e il febbraio 2005, offendeva ripetutamente l’onore, il prestigio e la dignità di un carabiniere di etnia vietnamita a lui sottoposto, facendo costante riferimento spregiativo al colore della pelle del militare ed alle sue origini”) ed alla valenza disciplinare di tali addebiti (“Tale condotta è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché altamente lesiva del prestigio dell’Istituzione”) è motivato anche con riferimento alle risultanze degli atti dell’inchiesta formale disposta nei confronti del ricorrente ed espletatasi senza che egli abbia ritenuto di fornire giustificazioni riguardo al suo comportamento.

Nessun elemento viene quindi addotto a dimostrare un’ eventuale illogicità o contraddittorietà quanto alla conclusivamente asserita gravità dell’addebito contestato e alla correlata congruità della sanzione irrogata, nel merito delle quali il Giudice non può entrare.

L’affermazione che al ricorrente non sarebbe stata concessa possibilità di adeguata difesa risulta infine del tutto apodittica e sfornita del benché minimo supporto probatorio e/o logico, tanto più che nello stesso ricorso si ricorda che la comunicazione di addebiti 8.10.2008 conteneva l’invito a presentare memorie difensive entro il 30.10.2008.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

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