TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2009-04-29, n. 200900321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2009-04-29, n. 200900321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900321
Data del deposito : 29 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03378/2008 REG.RIC.

N. 00321/2009 REG.ORD.COLL.

N. 03378/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2008, proposto da:


Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. L P, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Ponte di Tappia, 47;


contro

Taurus Club s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S S, in Napoli, via Bologna, 80;
INA Assitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti S I e F N, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, Viale Augusto, 162;

per la condanna

in solido della società Taurus club s.r.l. e della società assicurativa INA Assitalia s.p.a., quale fideiussore, al pagamento in favore del Comune di Caserta della somma di Euro 54.269,66 ovvero della somma ritenuta equa oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di oneri concessori non pagati in relazione alla concessione edilizia n. 81/1991.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Taurus Club s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di INA Assitalia s.p.a.;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;


Considerato che:

- secondo la prospettazione di parte ricorrente, la società Taurus club s.r.l. non ha provveduto al versamento delle quote residue degli oneri relativi alla concessione edilizia n. 81 del 12 marzo 1991 rilasciata per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, attività commerciali e uffici sito alla via E. Ruggiero di Caserta;

- in particolare, a fronte di un costo di costruzione pari a Lire 131.350.900 (Euro 67.837), la società resistente ha versato solo la prima rata pari a Lire 26.270.170 (Euro 13.567), residuando pertanto in capo all’Ente locale un credito di Euro 54.270;

- a garanzia degli obblighi derivanti dal pagamento dei suddetti oneri concessori, la società assicurativa INA Assitalia rilasciava in favore del Comune di Caserta la polizza fideiussoria del 12 marzo 1991;

- con il ricorso in esame il Comune di Caserta chiede la condanna in solido della società Taurus Club s.r.l. e della predetta società assicurativa, nella qualità di fideiussore, al pagamento della somma complessiva di Euro 54.270 oltre rivalutazione ed interessi;

- con memoria depositata il 4 luglio 2008 si è costituita in giudizio la Taurus Club eccependo la prescrizione del diritto di credito per decorso del termine ordinario di 10 anni decorrente dal sessantesimo giorno dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 11 comma 2 della L. 28 gennaio 1977 n. 10;

- all’uopo, la società allega comunicazione acquisita dal Comune di Caserta attestante che le opere suddette risultano ultimate il 10 dicembre 1993 (per cui il termine iniziale prescrizionale è decorso dal mese di febbraio 1994) e rappresenta di non aver ricevuto alcuna raccomandata di messa in mora avente efficacia interruttiva della prescrizione nel frattempo maturata;

- resiste altresì in giudizio l’INA Assitalia s.p.a. che eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la decadenza della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 del codice civile e la prescrizione del diritto di credito vantato dal Comune ricorrente, concludendo per la reiezione del gravame;

- quanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646);

- sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258);

- il Collegio reputa inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato;

- tali considerazioni valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla INA Assitalia s.p.a.;

- difatti, nel caso di specie è certo che il contratto tra la società assicurativa e la Taurus Clusb s.r.l. era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati;

- quindi, la fideiussione veniva rilasciata in collegamento al rapporto pubblicistico tra il Comune e la società concessionaria e detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo T.A.R.;

- quanto al regime prescrizionale dei contributi commisurati al costo di costruzione, come correttamente rilevato dalla difesa della Taurus Club, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine è quello ordinario decennale che decorre per il costo di costruzione dallo scadere dei sessanta giorni dalla data di ultimazione delle opere (T.A.R. Campania, Salerno, 30 dicembre 2003 n. 2599);

- individuando come dies a quo la data dell’8 febbraio 1994 (ovvero il sessantesimo giorno dalla ultimazione dei lavori verificatasi il 10 dicembre 1993), in assenza di atti interruttivi, la prescrizione sarebbe inevitabilmente maturata nel 2004;

- sono pertanto irrilevanti ai fini interruttivi le diffide ad adempiere successive a tale data (lettera dell’avv. Scuotri del 1 dicembre 2006 e atto di messa in mora dell’avv. Perone del 18 febbraio 2008), mentre si evidenzia l’assenza di sottoscrizione dell’addetto alla ricezione sull’avviso di ricevimento della lettera indirizzata alla società assicurativa del 27 aprile 1999 che, pertanto, non può considerarsi certamente pervenuta al destinatario;

- viceversa, l’efficacia interruttiva della prescrizione potrebbe discendere dalla missiva indirizzata alla Taurus datata 18 dicembre 1996, pervenuta il 24 dicembre successivo, recante firma dell’incaricato alla ricezione della corrispondenza ma, sul punto, la società resistente sostiene di non avere ricevuto alcuna raccomandata in ordine al pagamento del costo di costruzione e disconosce la predetta sottoscrizione;

- la società ha proposto giudizio per querela di falso innanzi al Tribunale ordinario e chiede disporsi la sospensione del processo;

- dalle considerazioni svolte discende che il documento in questione è rilevante ai fini del presente giudizio che non può essere deciso a prescindere dallo stesso, in quanto la società Taurus Club ha espressamente eccepito l’estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione;

- l’accertamento incidentale si rende necessario anche per valutare la responsabilità solidale della INA Assitalia s.p.a. che, a garanzia degli obblighi derivanti dal pagamento dei suddetti oneri concessori, ha rilasciato in favore del Comune di Caserta la polizza fideiussoria indicata in premessa;

- difatti nelle premesse del documento è specificato che “La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali” (quest’ultima disposizione prevede che a tal fine, il contraente deve consegnare alla società assicurativa l’originale della polizza con annotazione di svincolo ovvero dichiarazione liberatoria del Comune);

- quest’ultima previsione consente di respingere l’eccezione sollevata dalla difesa dell’INA Assitalia, secondo cui l’obbligazione di garanzia sarebbe estinta per la mancata proposizione di azioni contro il debitore principale ai sensi dell’art. 1957 del codice civile che recita “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;

- difatti, qualora la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa (come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione dell'efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta), l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione dell'area di operatività dell'art. 1957 c.c. (Cassazione civile, Sez. III, 19 luglio 1996 n. 6520);

- alla luce delle considerazioni svolte, la decisione nel merito del ricorso sia per la Taurus Club che per l’INA Assitalia presuppone la risoluzione della questione dedotta dalla società resistente concernente la falsità della predetta sottoscrizione, tenuto conto degli effetti che ne riverberano sull’eventuale prescrizione del diritto di credito azionato dal Comune ricorrente;

- detto accertamento incidentale si appalesa pertanto rilevante ed imprescindibile;

- all’udienza pubblica del 23 marzo 2009 la difesa della Taurus ha depositato copia dell’atto di citazione per querela di falso innanzi al Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere con riferimento sia alla predetta nota del 18 dicembre 1996 che alla lettera dell’avv. Scuotri del 1 dicembre 2006;

- risulta pertanto soddisfatta la condizione contenuta nell’art. 41 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 secondo cui “Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente”.

Tanto premesso, riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sulle spese, occorre disporre la sospensione del giudizio fino al termine del giudizio di falso ai sensi dell’art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 42 R.D. 642/1907.

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