TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300211
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2020, proposto da
M M, G R, R V e F Z, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per
il pagamento dell’indennità di cui all’art. 1 della Legge n. 86/2001 a seguito del transito dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per effetto del D.Lgs. n. 177/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Gianluca Morri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere appartenuti al Corpo Forestale dello Stato, poi disciolto per effetto del D.Lgs. n. 177/2016 e di essere quindi transitati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ritenendo di aver subito un trasferimento d’autorità, chiedevano la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della Legge n. 86/2001.
Le richieste sono state inizialmente respinte (provvedimenti del 2017) sul rilievo che le assegnazioni erano temporanee e poi sono state definitivamente respinte (provvedimenti del 2020) anche in forza dell’art. 18, comma 13, del D.Lgs. n. 177/2016 secondo cui: “Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86”.
Quest’ultima disposizione a sua volta recita: “L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti invocano precedenti giurisprudenziali che hanno disposto l’accoglimento di ricorsi analoghi (TAR Lazio, Latina, nn. 594 e 880 del 2022;TAR Veneto, nn. 1267, 1696 e 1697 del 2022;TAR Abbruzzo, L’Aquila, n. 389/2022;TAR Abbruzzo, Pescara, n. 62/2023).
L’amministrazione resistente richiama invece precedenti giurisprudenziali di segno opposto (TAR Umbria, n. 671/2022;TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 247/2021;TAR Puglia, Bari, n. 1395/2022).