TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2012-06-29, n. 201201637
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N. 01637/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2011, proposto da:
Kernel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso l’avv. Dorotea Altobello in Catania, viale XX Settembre, 70;
contro
Comune di Galati Mamertino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G D, con domicilio eletto presso l’avv. S M.A. S in Catania, via G.Leopardi, 23;
nei confronti di
Fastweb Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Paolo Stella Richter e Riccardo Giuffrida, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, via Milano, 29;
per l'annullamento
- della determina del dirigente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Galati Mamertino n. 130 del 7.4.2011, nella parte in cui è stata aggiudicata definitivamente alla Fastweb s.p.a.la gara per l'affidamento dei servizi di cui al progetto Nebronet: Rete Civica Telematica Nebroidea Reti e servizi per la società dell'informazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galati Mamertino e di Fastweb Spa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con il ricorso introduttivo del giudizio si impugna l’aggiudicazione alla Fastweb s.p.a. del servizio di cui al Bando, avente ad oggetto <la realizzazione del progetto “NEBRONET: RETE CIVICA TELEMATICA NEBROIDEA”, in breve RC NEBRONET, in grado di erogare varie tipologie di servizi per i cittadini e per le imprese della Rete Civica all’interno di un Portale Unico, nonché tutto quanto necessario alla sua completa operatività, secondo le specifiche del Capitolato Tecnico e del Disciplinare d’Oneri>;la ricorrente, dopo avere richiamato il bando di gara nella parte in cui aveva prescritto ai partecipanti di comprovare di avere eseguito almeno la fornitura di una rete civica nell'ultimo triennio, ritiene illegittimo l'operato del seggio di gara, in quanto Fastweb avrebbe presentato come referenza la realizzazione del progetto CAPSDA, che secondo la ricorrente non sarebbe assimilabile ad una rete civica, oggetto della gara;
si è costituita in giudizio la Fastweb, sostenendo la legittimità degli atti impugnati, in quanto il progetto CAPSDA sarebbe caratterizzato dalla fornitura al pubblico di servizi messi a disposizione dalle Amministrazioni nonchè dall’erogazione di tali servizi attraverso una rete di telecomunicazioni con la realizzazione di software sviluppato ad hoc, e rientrerebbe quindi pienamente nella definizione proposta nel bando e nel capitolato della gara;
Fastweb ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale, dopo aver premesso che l’Amministrazione ha richiesto a pena di esclusione agli offerenti di “essere in possesso (tra l’altro) di un sistema di gestione di qualità certificato secondo la norma