TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2014-12-04, n. 201401650
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N. 01650/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02734/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Rag. L e G C di Rag. L C &C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F G S, F T e A G, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Piazza Velasca n. 4;
contro
- il Comune di Cassolnovo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. F A, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cerva n. 20;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta comunale di Cassolnovo n. 49 del 3 ottobre 2013 nella parte in cui ha sostenuto come “la sopravvenuta disposizione legislativa di cui all’art. 10 della L.97/2013 disponendo nel merito circa l’affidamento del servizio di cui è avviato il procedimento, definisca chiaramente l’obbligo di cessazione del contratto in essere con la ditta Rag. L e G C di Rag. L e G C e c. srl relativo all’affidamento del servizio di collaborazione e consulenza all’ufficio entrate del Comune per la riscossione volontaria diretta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) e della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U) e per l’attività di accertamento ICI e TARSU con creazione di banca dati e con servizio di sportello alla cittadinanza sottoscritto in data 04.02.2009, rep.810, al 31.12.2013”;
- nonché di ogni altro atto ad essa connesso, ivi compresa la nota del Comune di Cassolnovo prot. n. 8912 dell’8 ottobre 2013, con la quale viene comunicata alla ricorrente la deliberazione n. 49/2013, nella parte in cui afferma che “in ottemperanza alla L.97/2013 il servizio a voi affidato cesserà obbligatoriamente il 31/12/2013”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta comunale di Cassolnovo n. 55 del 16 settembre 2014, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 9502 del 26 settembre 2014, con la quale il Comune ha deciso di “esercitare in via spontanea dei poteri di annullamento parziale in autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 80/2013, rideterminando il termine di proroga del servizio in capo alla Colombo al prossimo 31.10.2014, in luogo del 31.12.2014 originariamente previsto”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1382/2013 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassolnovo;
Visto il decreto n. 1342/2014 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Vista l’ordinanza n. 1463/2014 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di Cassolnovo n. 49 del 3 ottobre 2013, impugnata con il ricorso introduttivo, presentata dalla parte ricorrente;
Visto il decreto n. 1516/2014 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2014, il primo referendario A D V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto che, con riguardo all’istanza cautelare riproposta nella presente sede e relativa alla sospensione della deliberazione della Giunta comunale di Cassolnovo n. 49 del 3 ottobre 2013, non appare sussistere il fumus boni iuris, in quanto la determinazione dell’Amministrazione comunale è dichiaratamente finalizzata a rendere conforme sia alla disciplina interna, ossia all’art. 10 della legge n. 97 del 2013 (conforme ai parametri costituzionali: Consiglio di Stato, V, ord. 3 dicembre 2014, n. 5532), che comunitaria la situazione determinatasi in seguito alle ripetute proroghe dell’affidamento diretto iniziale, per cui deve essere respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe;