TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2010-04-07, n. 201000258
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N. 00258/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00343/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2010, proposto da:
A.S.D. Societa' Ginnastica Terranuova, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Consoli in Firenze, via de' Benci, 23;
contro
Comune di Terranuova Bracciolini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;
nei confronti di
A.S.D. La Coccinella, rappresentata e difesa dall'avv. Sidonia Cellai, con domicilio eletto presso Leonardo Cappugi in Firenze, via della Fonderia, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, nella parte relativa al mutamento di “vocazione” dell’impianto c.d. “Palageo”, e di esecutività del mutamento al 1 gennaio 2010, e tutti quelli connessi e conseguenti;
in uno, nonché separatamente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 gennaio 2010, nella parte relativa all’integrazione-modifica dell’art. 13, Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, e di ogni atto connesso e conseguente, con particolar riferimento al provvedimento della Giunta Comunale n. 7 del 25 gennaio 2010 di riapertura dei termini per le richieste di utilizzo delle strutture sportive coperte, anche quale revoca della precedente assegnazione oraria degli impianti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Terranuova Bracciolini e di A.S.D. La Coccinella;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non pare sussistere un attuale pregiudizio grave e irreparabile, poiché allo stato non risulta essere avvenuta alcuna modificazione dell’orario di assegnazione dell’immobile alla ricorrente;