TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-07-30, n. 202102562
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 02562/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2020, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pace del Mela, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 214/2019 emesso nell’ambito del procedimento nr. 827/2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato dall’art. 6 del d.l. n. 44 /2021, a sua volta convertito dalla l. n. 76/2021, e il D.P.C.S. del 28 dicembre 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 il dott. S A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato la società ricorrente ha esposto di aver in precedenza proposto ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per un credito vantato di € 6.716,91.
Aggiungeva che con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva ingiunto al Comune di Pace del Mela il pagamento della predetta somma, oltre interessi come da domanda, ovvero interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull’importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo, oltre le spese di procedura liquidate in euro 300,00 per compensi professionali ed € 199,32 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’ente ingiunto, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante ottemperanza anche a mezzo di commissario ad acta, con vittoria di spese.
L’Ente intimato non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato nei sensi di seguito indicati.
Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Pace del Mela in data 6/6/2019, dichiarato esecutivo in data 21/7/2019 e rinotificato in forma esecutiva in data 12/8/2019.
La procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dal decreto ingiuntivo in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
Il Comune di Pace del Mela dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Milazzo, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso Comune.
A seguito di istanza della parte interessata il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta.
Le spese del giudizio (liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della controversia assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr. ex multis, T.A.R. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) seguono la soccombenza.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).