TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2020-12-28, n. 202001741

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2020-12-28, n. 202001741
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001741
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 01741/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2020, proposto da
L P, rappresentato e difeso dagli avvocati G F D e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio 1 Toscana Nord, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 32 del 3.3.2020, avente ad oggetto l’infrazione 47 bis/2019 ord. ex art. 196 c. 2 Legge Regionale 65/2014, a firma del dirigente Area Servizi del Territorio e delle Imprese Pedonese Simone;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale tra cui la lettera prot. 44662 dell’ente di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta e del Consorzio 1 Toscana Nord;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che la mera attitudine del corso d'acqua ad usi di pubblico generale interesse ne determinava la demanialità ai sensi dell’art. 1 R.D. n. 1775/1933;

Atteso che tale attitudine va intesa come idoneità alla soddisfazione di un interesse pubblico, come la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ovvero riconducibile ad attività ed opere dell'uomo, quali la produzione, l'irrigazione, l'energia, la bonifica, la pesca, desumibile dalla portata delle acque, dall'ampiezza del bacino imbrifero o del sistema idrografico al quale appartengono (Trib. Sup. Acque Pubbliche, 8.4.2013, n. 57);

Rilevato che, secondo l’art. 1 del d.p.r. n. 238/1999, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne;

Ritenuto che la natura pubblica di tutte le acque, superficiali e sotterranee, affermata dal legislatore (art. 1 della legge n. 36 del 1994 e art. 144 del d. lgs. n. 152/2006), consente di presumere che il fosso in questione (fosso della Quadrellara) sia un corso d’acque pubbliche;

Considerato che il gravato provvedimento incide in modo diretto sul regime delle acque pubbliche;

Ritenuta pertanto sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in ordine alla controversia in esame;

Ritenuto quindi di accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio 1 Toscana Nord;

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza.

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