TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201910190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-08-01, n. 201910190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910190
Data del deposito : 1 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2019

N. 10190/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05346/2011 REG.RIC.

N. 12372/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S e C C, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Viale Parioli, 180;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 12372 del 2016, proposto da
G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, C C e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Viale Parioli, 180;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Camarda, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21; Municipio Roma X;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

quanto al ricorso n. 5346 del 2011

con il ricorso introduttivo del giudizio:

- dell’intimazione di pagamento di Roma Capitale – Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica – Ufficio programmazione grandi opere strategiche prot. n. 5329 del 18 marzo 2011, con la quale è stato intimato il pagamento del canone di concessione demaniale per l’anno 2010 nella misura di euro 42.144,41;

- del presupposto ordine di introito prot. n. 18994 del 22 settembre 2010, con il quale si invita a voler corrispondere per l’anno 2010 la somma sopra indicata con le modalità determinate in base a quanto disposto dalla legge finanziaria del 27 dicembre 2006 in via provvisoria e salvo conguaglio;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

con i motivi aggiunti depositati il 20 marzo 2012:

- dell’ordine di introito di Roma Capitale prot. n. 120540 del 16 dicembre 2011;

con i motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2012:

- dell’ordine di introito di Roma Capitale – Municipio Roma XIII – Unità Organizzativa ambiente litorale – Ufficio demanio prot. n. 61224 del 13 luglio 2012;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

con i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2013:

- dell’ordine di introito anno 2012, prot. n. 101976 del 16 ottobre 2012, con cui l’Amministrazione annulla e sostituisce la nota prot. n. 61224 del 2012, già impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti;

con i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2013:

- dell’ordine di introito anno 2013, prot. n. 82830 del 9 agosto 2013;

con i motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2015:

- dell’ordine di introito anno 2014, prot. n. 156528 del 12 dicembre 2014;

quanto al ricorso n. 12372 del 2016

con il ricorso introduttivo del giudizio:

- della determina di Roma Capitale – Municipio X prot. n. 87876 del 9 agosto 2016 ( rectius : in data 11 agosto 2016), avente ad oggetto: “ Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2016 – Stabilimento Balneare denominato “G”, sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 12, cap. 00122. Concessione Demaniale Marittima per Atto Formale n. 8 del 16.2.2004 ”;

- della deliberazione n. 5 del 26 novembre 2015 della Commissione straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o consequenziale;

con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2017:

- della determina di Roma Capitale – Municipio X prot. n. 127534 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto: “ Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2017 – Stabilimento Balneare denominato “G”, sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 12, cap. 00122. Concessione Demaniale Marittima per Atto Formale n. 8 del 16.02.2004 ”;

- della deliberazione n. 5 del 26 novembre 2015 della Commissione straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o consequenziale.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Agenzia del demanio, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. G s.r.l. è titolare della concessione di “ una zona di demanio marittimo e le opere ivi insistenti della superficie di mq. 14900, situata in località Ostia Lido – Comune di Roma, allo scopo di mantenervi ed esercirvi uno stabilimento balneare pubblico denominato “G” per la durata di anni 25 (venticinque) ”; e ciò in forza dell’atto sottoscritto tra il Comune e la società il 12 febbraio 2004, rep. n. 8.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al Ruolo Generale di questo Tribunale amministrativo regionale n. 5346 del 2011, la società ha impugnato l’intimazione di pagamento del canone di concessione demaniale per l’anno 2010, nella misura di euro 42.144,41; intimazione che le è stata indirizzata dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Ufficio programmazione grandi opere strategiche di Roma Capitale, con atto prot. n. 5329 del 18 marzo 2011. Ha, inoltre, impugnato anche il presupposto ordine di introito prot. n. 18994 del 22 settembre 2010, con il quale si invitava la società a voler corrispondere, in via provvisoria e salvo conguaglio, il canone per l’anno 2010, determinato dall’Amministrazione in base a quanto disposto dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) violazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, omessa motivazione e carenza di istruttoria; ciò in quanto la rideterminazione del canone, operata con gli atti impugnati, non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, per cui non sarebbe stata data alla ricorrente la possibilità di partecipare all’istruttoria; sotto altro profilo, non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione alla stessa rideterminazione, eccettuato un generico richiamo alla legge n. 296 del 2006; l’intervento unilaterale dell’Amministrazione sarebbe abnorme e inaspettato e si rivelerebbe illegittimo anche in considerazione della circostanza che, con riferimento alle concessioni, dovrebbe trovare applicazione il principio di diritto posto per il contratto di affitto dall’articolo 1623 cod. civ., ove si prevede la reductio ad aequitatem o la risoluzione del contratto in caso di alterazione del sinallagma sopravvenuta a causa di legge o di atti autoritativi; in questa prospettiva, dovrebbe darsi rilievo al fatto che, ove la ricorrente fosse stata avvisata dell’avvio del procedimento, avrebbe potuto chiedere una riduzione dell’area concessa o un nuovo termine di durata della concessione o, al limite, la risoluzione del rapporto;

II) violazione dell’articolo 39 cod. nav., dell’articolo 19 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 e dell’articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto il canone dovuto dal concessionario – stabilito in euro 8.444,77 dall’atto di concessione e poi rettificato in euro 17.423,96 a seguito del riscontro di un errore materiale – sarebbe stato determinato sulla base della valutazione del piano economico; d’altro canto, dalla previsione dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si evincerebbe il principio per cui i canoni dovrebbero essere determinati tenendo conto degli investimenti effettuati sui beni del demanio marittimo e della durata della concessione; nel caso in esame, il canone e la durata venticinquennale della concessione terrebbero conto dell’esigenza del concessionario di rientrare dei capitali investiti, nella misura di euro 763.461,08;

III) violazione del principio di matrice europea di tutela dell’affidamento, cui conseguirebbe la necessaria disapplicazione delle previsioni dell’articolo 03, comma 1, del decreto legge n. 400 del 1993, come modificato dalla legge n. 296 del 2006; ciò in quanto la disciplina legislativa di revisione dei canoni demaniali marittimi avrebbe leso l’affidamento del privato, atteso che gli investimenti produttivi di G giustificherebbero sia la fissazione della durata del rapporto concessorio in venticinque anni, sia la misura del canone concessorio indicato nell’atto di concessione; da ciò l’obbligo,

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