TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-02-06, n. 202400924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-02-06, n. 202400924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400924
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00924/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00442/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2020, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati S S, L O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Liguori in Napoli, via Francesco Giordani 23;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione di demolizione – acquisizione – ripristino prot. n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- a firma del Responsabile del Servizio 8° Urbanistica - Edilizia Privata - LL.PP., notificata in data 20.11.2019;

- dell’ordinanza n. -OMISSIS- di sospensione lavori prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- dell’accertamento tecnico del 12.3.2019, acquisito al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 dicembre 2023 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito in Massa Lubrense (NA), località Sant’Agata sui Due Golfi, alla via -OMISSIS-, censito al NCEU foglio -OMISSIS-p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-con annessa corte/giardino, censita al Catasto Terreni, foglio -OMISSIS-p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-.

A seguito del sopralluogo del 12.03.2019, il Comune di Massa Lubrense notificava l’ordinanza di demolizione-acquisizione delle opere abusive n. -OMISSIS- ivi eseguite e consistenti in: ” 1) cambio di destinazione d’uso del locale cantina, da superficie non residenziale a superficie utile residenziale, nell’ambito del quale sono stati ricavati n.ro due servizi igienici di pertinenza dell’unità abitativa. 2) parziale modifica della distribuzione interna di alcuni ambienti;
3) chiusura del preesistente porticato di pertinenza dell’unità abitativa mediante apposizione di infissi in alluminio e vetro, nell’ambito del quale sono stati ricavati due ambienti, ingresso di superficie utile di mq 10,00 circa ed una volumetria di mc 27,00 circa ed una camera da letto, la cui superficie utile è di mq 11,40 circa ed una volumetria di mc 30,00 circa, in relazione a tale intervento, si dà atto che si rileva nel servizio fotografico, in allegato alla domanda di condono in atti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, PRATICA -OMISSIS-, pertanto, senz’altro antecedente alla presentazione dell’istanza di sanatoria;
4) attiguo ampliamento costituito da due ambienti “ingresso di superficie mq 3,70 circa ed una volumetria di mc 10,00 circa e cameretta, di superficie utile mq 7,90 circa ed una volumetria di mc 21,00 circa”, a chiusura parziale della tettoia antistante l’alloggio, i cui ritti in ferro che la sostengono sono stati rivestiti in mattoni, tettoia che è oggetto di domanda di condono in atti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, PRATICA -OMISSIS-. In relazione a tale attiguo ampliamento si dà atto che non si rileva nel servizio fotografico allegato alla SCIA – pratica -OMISSIS-, pertanto circa l’epoca di realizzazione è successiva a tale data;
5) locale in muratura con infisso in alluminio, di superficie coperta mq 0,90 circa ed una volumetria di mc 2,20 circa, adibito ad alloggio caldaia a gas;
6) piccolo ambiente, a pianta irregolare, adibito a cucina, per due lati è contiguo al retrostante terrapieno per il terzo delimitato dal muro perimetrale dall’unità abitativa, di superficie mq 4,00 circa ed una volumetria di mc 11,00 circa, presenta l’accesso dalla sottostante tettoia oggetto di domanda di condono in atti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, PRATICA -OMISSIS-, in relazione a tale ambiente la porta d’accesso a tale ambiente, si rileva nel servizio fotografico, in allegato alla domanda di condono in atti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, PRATICA -OMISSIS-, e pertanto è da presumersi che è antecedente alla presentazione dell’istanza di condono;
7) scala di collegamento tra due terrazzamenti, costituita da 8 scalini, “larghezza media m. 3,50 circa”;
8) locale in muratura, adibito a deposito attrezzi, di superficie coperta mq 8,80 circa ed una volumetria di mc 21,00 circa ultimato esternamente ed internamente, lo stesso si rileva nel servizio fotografico, in allegato alla domanda di condono in atti prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, PRATICA -OMISSIS-, senz’altro antecedente alla presentazione dell’istanza di condono;
9) tettoia in lamiere coibentate su struttura in ferro sovrastante in verticale al locale deposito di cui al punto 8), di superficie coperta mq 8,00 circa d’altezza media m 2,30 circa;
10) a tale unità immobiliare si accede da un’area condominiale, adibita a parcheggio, di questa i Sig.ri -OMISSIS-/-OMISSIS-, occupano un’area, delimitata da catena in ferro, sorretta da paletti in ferro. Tale area delimitata presenta una superficie di mq 28,00 circa.
”.

I ricorrenti hanno impugnato la suindicata ordinanza chiedendone l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Massa Lubrense eccependo l’infondatezza delle avverse censure.

Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per intervenuto decesso della ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-;
i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno riassunto il giudizio con atto del 3 luglio 2023 cosicchè, pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 21 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione della legge n. 241/1990, del D.P.R. 380/2001, del d. lgs. n. 42/2004, della legge n. 326/2003, della legge regionale n. 19/2001, la violazione del P.R.G. del Comune di Massa Lubrense, del P.U.T. area sorrentino-amalfitana, nonché l’eccesso di potere, la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione.

Deducono, infatti, che:

- i due servizi igienici nel locale cantina erano stati ricavati in un volume preesistente, il che farebbe rientrare l’intervento contestato tra quelli di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 lett. b) del DPR n. 380/2001 senza alcun cambio di destinazione d’uso, aumento di volume e /o significativa trasformazione urbanistica del territorio;

-le opere di cui ai punti 3), 4), 6), 8) e 9) costituirebbero mere pertinenze dell’abitazione principale, non avendo autonoma destinazione e autonomo valore di mercato ed esaurendo la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico;
per la loro realizzazione era, quindi sufficiente, la presentazione della sola segnalazione certificata di inizio attività. La contestata chiusura del porticato, invero, era già stata realizzata allorché i ricorrenti e il figlio acquistarono l’immobile nel 1998, mentre le opere contestate al punto 4) erano state realizzate sulla scorta della SCIA (pratica -OMISSIS-) e dettate dalla necessità di proteggere gli ambienti interni dalla cronica umidità che imperversa nella zona;

-il piccolissimo volume di cui al punto 5) neppure poteva essere considerato quale “opera edilizia”. trattandosi di un minuscolo volume tecnico necessario per proteggere la caldaia a gas a servizio dell’immobile;

-la scala di collegamento, contestata al punto 7, costituiva intervento di sistemazione esterna rientrante nell’attività edilizia libera ex art. 6 D.P.R. 380/2001;

Si tratterrebbe, quindi, di opere pertinenziali e/o di mero completamento di quelle oggetto della pratica di condono n.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ancora non esitata, e compatibili con le prescrizioni urbanistiche vigenti, di cui al PRG del Comune di Massa Lubrense e con i valori paesaggistici tutelati dal PUT area sorrentino-amalfitana e dal d.lgs. n. 42/2004.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 97 Cost., del D.P.R.

0-OMISSIS-.

0-OMISSIS-.2001 n. 380, del d.lgs. 22.01.2004 n. 42, della legge 241/1990, della legge n. 32-OMISSIS-.2003. del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 33

DPR

380/2001: l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere d’ufficio un indispensabile e preliminare accertamento tecnico al fine di verificare il pregiudizio che la demolizione delle opere contestate andrebbe a provocare alla parte legittima del fabbricato. Il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria e non sussisterebbe alcun concreto ed attuale interesse urbanistico e paesaggistico sotteso alla sua emanazione.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Comune si sarebbe limitato solo ad un generico richiamo alla normativa violata, senza adeguatamente motivare circa il contrasto delle opere realizzate con la disciplina urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente. Lo stesso Comune aveva riferito, nel corpo del provvedimento, di applicare la sanzione prescritta dall’art. 33 T.U. 380/2001 mentre poi, contraddittoriamente, nella parte dispositiva, aveva applicato le sanzioni prescritte dall’art. 31 T.U. 380/2001.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti rilevano che il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi contestati aveva determinato un legittimo affidamento, che imponeva all’Amministrazione un onere di congrua motivazione, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell´abuso, sulle ragioni di pubblico interesse sottese alla demolizione, diverse ed ulteriori rispetto al semplice ripristino della legalità.

Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione della delibera C.C. n. -OMISSIS-, contenente l’atto di indirizzo relativo alle procedure urbanistiche da applicare in materia di repressione degli abusi edilizi, a mente della quale la presentazione di un ricorso al TAR comporta la sospensione delle attività esecutive (sgombero ed immissione in possesso), fino alla pronuncia del Tribunale.

L’ordinanza impugnata, poi, essendo espressamente qualificata anche di “acquisizione", avrebbe dovuto indicare in maniera specifica l'area di sedime occupata dalle opere abusive che l'Amministrazione intendeva acquisire al patrimonio comunale;
l’indicazione, quale oggetto della eventuale acquisizione, di una ulteriore “fascia, perimetrale a quest'ultima, di larghezza pari a due metri, oltre a una fascia, sempre di due metri di larghezza, strettamente necessaria per garantire l'accesso alla pubblica via” costituiva una clausola di metro stile, non essendosi specificato quali opere, necessarie ai fini urbanistico-edilizi, avrebbero dovuto occupare l'ulteriore area che il Comune intendeva acquisire, né i criteri di calcolo utilizzati per la sua determinazione. Di qui l'illegittimità della previsione acquisitiva della fascia perimetrale all'area di sedime di larghezza di due metri, del tutto non giustificata, nonché dell'ulteriore fascia, sempre larga due metri, illegittimamente ancorata all'esigenza di consentire l'accesso alla pubblica via.

Con l’ultimo motivo, i ricorrenti deducono, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art 31, co. 4 bis D.P.R. 380/2001, della legge n. 689/1981e n. 164/2014, del principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, co.

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