TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-09, n. 202006268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-09, n. 202006268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006268
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 06268/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02288/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2011, proposto da
Soc Sky S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O G, con domicilio eletto presso lo studio legale Pace in Roma, piazza delle Muse, 8, come da procura in atti;

contro

Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soc All Music S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/cons - ex art. 119 cpa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il consigliere Achille Sinatra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe Sky s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 608/10/CONS nella parte in cui essa ha esteso l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a) n. 5 della legge n. 249/1997, ai «fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici» ed ai «fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato».

2. – Il ricorso consta di otto motivi;
tuttavia, nel corso del giudizio, con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 13 maggio 2020, la ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare ai motivi enumerati da III a VIII (che essa stessa afferma essere stati “superati dalla prassi”), mentre ha ribadito di nutrire interesse alla decisione solo rispetto ai primi due, con i quali l’emittente afferma:

. in via principale, l’illegittimità dell’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione dei «fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato», che, in tesi, non rientrerebbero tra le categorie individuate dalla legge come destinatarie dell’obbligo di iscrizione al registro in questione;

- in via subordinata, l’illegittimità dell’obbligo di iscrizione al registro dei «fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato» poiché la relativa attività, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 2002/20/Ce, anche in combinato disposto con la 98/84/Ce sulla tutela dei servizi di accesso condizionato), non potrebbe essere assoggettata ad autorizzazione, e, di conseguenza, all’obbligo di iscrizione al registro.

3. – Si è costituita in giudizio l’Agcom, che, con memoria e con successive note depositate ai sensi dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020, ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente –che risultava già iscritta al registro in questione- e l’infondatezza delle censure nel merito.

La ricorrente ha depositato memoria di replica, in cui ha affermato, in punto di proprio interesse al ricorso, che qualsiasi modifica del catalogo delle specifiche attività che determinano l’obbligo di iscrizione nel registro inciderebbe direttamente sull’applicazione della relativa disciplina, in quanto determinerebbe l’insorgenza di obblighi – di iscrizione o comunque di variazione dei dati già dichiarati – che altrimenti non sussisterebbero affatto.

A questo fine, Sky porta ad esempio la circostanza per cui essa stessa risultava iscritta fino al 2018 per le attività di «fornitore di contenuti (radiodiffusione televisiva in tecnica digitale)», «concessionarie di pubblicità», «editoria» ed «editoria elettronica», mentre dal 12 ottobre 2018 l’iscrizione è mutata come segue: «imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica»;
ed ha evidenziato che il proprio interesse all’impugnazione sarebbe attestato dal fatto che l’iscrizione al registro comporta la qualità di soggetto passivo al contributo da versare annualmente all’Agcom.

Ha, inoltre, sostenuto, nel merito, l’illegittimità dell’obbligo di iscrizione dei «fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato», che non sarebbero menzionati nominativamente dall’art. 1, co. 6, lett. a), n. 5 della legge n. 249/1997, né da altra norma di rango legislativo.

4. – In occasione della udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 maggio 2020 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, come eccepito dalla difesa dell’Agcom.

Come noto, ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera a) n. 5 della legge n. 249 del 1997, al registro degli operatori di comunicazione “si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale;
nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge”.

E’ stato allegato dalla medesima ricorrente, ed è pacifico tra le parti, che Sky sia stata –ed ancora è- iscritta al registro in questione sin dall’anno 2001, e che il titolo per cui essa è iscritta è mutato solo nel 2018;
sicchè l’entrata in vigore, nel 2010, della deliberazione impugnata, non ha modificato in alcun modo la situazione dell’odierna ricorrente.

Inoltre, l’inserimento nel registro dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (quale è, pacificamente, la ricorrente Sky), rientra nella potestà regolamentare che la su citata norma di legge attribuisce all’Agcom.

Nella circostanza, l’esercizio della potestà regolamentare è stato dettato dalla necessità di aggiornare la regolamentazione in questione alla luce di quanto dispongono le lettere q) e r) dell’art. 4 del decreto legislativo n. 44 del 2010 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive), che ha introdotto nell’ordinamento interno la nozione di "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", che è il soggetto “che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi”, là dove per "accesso condizionato" si intende ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato.

Inoltre, sempre ai fini della valutazione dell’interesse all’impugnazione, è errata la valutazione di parte ricorrente, che pone in diretta correlazione l’iscrizione nel registro con l’assoggettamento all’obbligo contributivo annuale verso l’Agcom: il quale, invece, come noto, (e come fatto palese anche dalla delibera n. 47\20\Cons, invocata dalla ricorrente) discende direttamente dalla (indiscutibile) condizione di operatore in possesso di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche o di soggetto che opera “nel settore dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.)”, novero al quale pacificamente Sky è inscritta.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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