TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-02-04, n. 201300326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-02-04, n. 201300326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300326
Data del deposito : 4 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02746/2006 REG.RIC.

N. 00326/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02746/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2006, proposto da:
Fondazione La Triennale di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria S. Babila, 4/A



contro

I.S.T.A.T. - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui Uffici sono ope legis domiciliati in Milano, Via Freguglia, 1



per l'annullamento

del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 174 del 28.7.2006, con il quale l’I.S.T.A.T. ha formato l’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, 5° comma della L. 30.12.2004, n. 311, ivi includendo la ricorrente Fondazione,

nonché con motivi aggiunti,

per l’annullamento

della nota 26.7.2007, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato di non aver approvato il bilancio consolidato per il 2006 della ricorrente e della nota 12.7.2007, prot. 91124, con cui l’I.S.T.A.T. ha contestato la mancata applicazione anche per il 2007 del regolamento comunitario CE n. 2223 del 1996.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il prodotto ricorso per motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - La ricorrente espone in fatto di essere stata riconosciuta come ente pubblico autonomo con R.D. 25.6.1931, n. 349 e di essersi trasformata in fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con D.Lgs. 20.7.1999, n. 273, garantendo la personalità giuridica di diritto privato, in luogo di quella pubblica, la possibilità di un migliore e più azionale svolgimento delle proprie funzioni; queste ultime si riassumono, a norma dello statuto, nello svolgimento e nella promozione di plurime attività con particolare riferimento ai settori dell’architettura, dell’urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell’artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e dell’organizzazione di esposizioni di rilievo nazionale e internazionale.

La Fondazione La Triennale di Milano provvede al perseguimento dei fini statutariamente previsti, giovandosi del proprio patrimonio, dei proventi delle viste attività, nonché di contributi da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali e di altri enti, oltre che di quelli elargiti dai cosiddetti partecipanti istituzionali e dai partecipanti.

La Fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione, i cui soci a designazione pubblica ne costituiscono la maggioranza; l’art. 3, comma 3 del richiamato D.Lgs. n. 273 del 1999 ha autorizzato la costituzione di società di capitali, a condizione che non siano perseguiti utili e che, comunque, l’eventuale surplus rispetto alle spese occorse sia destinato ai fini istituzionali.

Con atto notarile del 16.12.2002 la ricorrente ha costituito la società unipersonale Triennale di Milano Servizi S.r.l., interamente posseduta e controllata dalla ricorrente e alla stessa è stato affidato il compito di dar corso alle attività commerciali. Operando privatisticamente la struttura del bilancio è mutata, ricercando la Fondazione autonomamente il proprio equilibrio economico, continuando in ogni caso a fruire di contributi pubblici, che assommerebbero il 30% circa dei ricavi e che le sarebbero assegnati periodicamente senza integrare alcun obbligo da parte del soggetto pubblico erogante.

Su tale posizione di autonomia e di equilibrio finanziario, nel quale il bilancio consolidato per l’esercizio 2005 esponeva ricavi pari ad € 7.094.805,00, ivi compresi i contributi pubblici per € 2.520.223,00, nonché costi per € 7.090.286,00, ha inciso il D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4.8.2006, n. 248, il cui art. 22 prescriveva la riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali per il 2006 nella misura del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impiegate alla data di sua entrata in vigore; al detto contenimento delle spese si associava l’obbligo di riversare nel bilancio dello Stato la corrispondente somma con ulteriore previsione che, per il triennio 2006 - 2009, le previsioni di spesa non potessero superare l’80% di quelle dell’anno 2006: in difetto di una puntuale osservanza di quanto così stabilito i bilanci degli enti e degli organismi pubblici non sarebbero stati approvati da parte delle rispettive Amministrazioni vigilanti.

Lo stesso art. 22 faceva, poi, riferimento, quanto al suo spettro di applicazione, all’elenco allegato al comma 5 dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311, che a sua volta prevedeva che, per l’anno 2006, gli enti e le amministrazioni pubbliche

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