TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-08-27, n. 202400081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-08-27, n. 202400081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400081
Data del deposito : 27 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2024

N. 00205/2024 REG.RIC.

N. 00081/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00205/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore e legale rappresentante della minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocata A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lana, via Palade, n. 6;

contro

Istituto Comprensivo in lingua tedesca Nova Ponente - Deutschsprachiger Schulsprengel Deutschnofen, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione dell'alunna al -OMISSIS- della scuola secondaria di primo grado, emesso dal collegio degli insegnanti in data -OMISSIS-, comunicato alla famiglia in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente;

Rilevato che, nella specie, non si ravvisa un “ caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ”, dato che la prossima udienza utile in camera di consiglio è quella del 24 settembre 2024, data in cui la scuola avrà avuto inizio da pochi giorni e che - in caso di eventuale accoglimento dell’istanza cautelare - la minore ben potrebbe, ancora, proseguire la frequenza scolastica nella classe superiore;

Rilevato, inoltre, che, per la natura della controversia e il contenuto delle doglianze della ricorrente, l’istanza cautelare debba essere opportunamente scrutinata in sede di trattazione collegiale e nel pieno contraddittorio tra le parti, senza che, medio tempore , (nel periodo intercorrente tra la pronuncia del presente decreto e la data della prima camera di consiglio utile), ciò appaia poter ledere, ulteriormente nonché irreparabilmente, la complessiva situazione scolastica della figlia della ricorrente;


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