TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-08-05, n. 201030118
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N. 30118/2010 REG.SEN.
N. 03559/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2006, proposto da: T D, rappresentato e difeso dagli avv. L I e D E C, con domicilio eletto presso L I in Roma, via Albalonga, 30;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Regione Carabinieri Calabria;
per l'annullamento
dell'art. 57 del D.P.R. 03.05.1957 n. 686;del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, n. 2463 del 12.12.2005, nella parte in cui ha escluso che al ricorrente spetti la liquidazione dell'equo indennizzo per causa di servizio ascrivibile alla "Tabella B Massima" di cui alla l. 23.12.1970 n. 1094;del "giudizio della Commissione Medico Ospedaliera" citato nel decreto n. 2463/2005;di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010 il dott. D L e uditi l’avv.to D E C e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 28 marzo 2006, depositato nei termini, il Maresciallo Decio Tortora ha chiesto l’annullamento e/o disapplicazione dell’art. 57 del D.P.R. 3/5/1957 n. 686, del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, n. 2163 del 12 dicembre 2005, nella parte in cui ha escluso che al ricorrente spetti la liquidazione dell’equo indennizzo per causa di servizio ascrivibile alla “Tabella B Massima” di cui alla legge 23/12/1970 n. 1094, del “giudizio della Commissione Medico Ospedaliera” citato nel suddetto decreto, nonché la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione del diritto all’equo indennizzo così come richiesto.
Va premesso che con il decreto impugnato l’Amministrazione, pur riconoscendo al ricorrente “il diritto all’equo indennizzo” nella misura indicata nella “Tabella B MAX” non ha provveduto a liquidare l’equo indennizzo perché, avendo il ricorrente ottenuto precedentemente (per una causa di servizio risalente all’anno 1990), la corresponsione dell’equo indennizzo di Tabella B MAX per un’altra infermità, l’art. 57 del D.P.R. n. 686/1957 prevede la possibilità della liquidazione di un nuovo equo indennizzo solo qualora la menomazione complessiva dell’integrità fisica rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il precedente indennizzo.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 57 del D.P.R. 3/5/1957 n. 686. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Si contesta l’interpretazione formulata dall’Amministrazione per negare la liquidazione richiesta, in quanto la seconda infermità contratta dal ricorrente riguarda non lo stesso organo o, comunque la stessa parte anatomica del corpo, già interessata da una precedente infermità per causa di servizio, bensì un’altra parte del corpo non assimilabile alla precedente.
2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 915 del 1978. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Si contesta l’assunto ministeriale che ha ritenuto di non liquidare l’equo indennizzo in quanto il D.P.R. n.915/78 non prevede la cumulabilità delle infermità singolarmente ascritte alla Tabella B.
3) Annullamento e/o disapplicazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 686/1957 e/o illegittimità costituzionale derivata dell’art. 3 della legge n. 1094/70 per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
4) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, introdotto dall’art. 6 della legge n. 14 del 2005.
Si lamenta la mancata comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Il ricorrente conclude chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione del diritto all’equo indennizzo previa, se del caso, consulenza tecnica d’ufficio contabile al fine di determinare l’esatto ammontare del credito riconosciuto al ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va esaminata, dapprima, atteso il suo carattere pregiudiziale, la quarta censura dedotta, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per la comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza.
La doglianza non ha pregio.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale il Collegio non intende discostarsi (C.S. – Sez. III – parere n. 1311/2009), non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di adottare il preavviso di rigetto nel caso di procedimenti in materia previdenziale, tra i quali va ricompreso anche il procedimento di concessione dell’equo indennizzo, mentre va precisato che nel suddetto procedimento ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies della legge n. 241/90, atteso che il provvedimento conclusivo risulta emanato sulla base di vincolanti pareri medico-legali, caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, da cui l’Amministrazione non può discostarsi, non potendo logicamente adottare un diverso provvedimento.
Passando ad esaminare il merito della controversia, va premesso, in punto di fatto, che il ricorrente aveva già ottenuto, in data 28 giugno 1995, la concessione dell’equo indennizzo di Tabella B MAX per un’altra infermità (Gastrite e duodenite bulbare), mentre con istanza dell’8 marzo 2002 chiedeva la concessione di equo indennizzo per una nuova infermità (vasta ferita da taglio polso destro faccia volare con sezione sub-totale nervo mediano flessore radiale corpo e ventre muscolare flessori superficiali III e IV dito), riconosciuta dipendente da causa di servizio dall’Ospedale Militare di Catanzaro;tale infermità veniva considerata ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla Tabella B (legge n. 1094/1970).
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’equo indennizzo di Tabella B, ma non ha proceduto alla liquidazione in quanto l’art. 57 del D.P.R. n. 686/57 prevede la possibilità della liquidazione di un nuovo equo indennizzo solo qualora la menomazione complessiva dell’integrità fisica rientri in una delle categorie superiori a quelle in base alle quali fu liquidato il precedente indennizzo.
Le censure mosse dal ricorrente avverso l’interpretazione fornita dall’Amministrazione in ordine alla suddetta disposizione normativa non possono condividersi.
Va, infatti, osservato che l’art. 57 del D.P.R. n. 686/57 dispone che “si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva…. rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo”, con detrazione di quanto in precedenza liquidato.
Peraltro l’art. 18 del D.P.R. n.915/78 (in materia di pensioni di guerra applicabile anche per l’equo indennizzo ai pubblici dipendenti) precisa che, ai fini della valutazione per cumulo della menomazione complessivamente patita, bisogna far riferimento alle sole infermità ascritte ad una delle categorie previste dalla (sola) tabella B (come è in concreto avvenuto per la precedente infermità indennizzata al ricorrente appunto nella Tabella B). (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – n.238 del 2007). Va, pertanto, affermato che ai fini del cumulo non può invocarsi l’applicazione di altra “tabella”, ma, ai sensi del sopracitato art. 57 del D.P.R. n. 686/57, si rinviene la possibilità di ascrizione della menomazione complessiva della integrità fisica in una “categoria” superiore rispetto a quella (della stessa tabella B) in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 5293 del 6 giugno 2008). Nel caso in esame l’Amministrazione della Difesa ha correttamente interpretato la normativa di riferimento in considerazione del fatto che la C.M.O. aveva assegnato alla Tabella B la nuova infermità per la quale il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dell’equo indennizzo, per cui tale assegnazione non comportava alcuna variazione in merito alla classifica della menomazione dell’integrità fisica in precedenza assegnata e liquidata con il decreto n. 892/c in data 28 giugno 1995.
Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 1094 del 1970 nella parte in cui prevede anche per il personale militare l’applicazione delle norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del D.P.R. n. 686/1957, la stessa non si appalesa fondata solo se si considera che rientra nella piena potestà del legislatore regolare normativamente situazioni del tutto identiche, rientranti nel più generale comparto del pubblico impiego.
Da ultimo va dichiarata inammissibile la richiesta formulata dal ricorrente dell’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio contabile, attesa la riscontrata infondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.