TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-16, n. 201903019
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Pubblicato il 16/12/2019
N. 03019/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2000, proposto da S M, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Lanza, 18/A;
contro
l’Azienda Policlinico Universitario di Catania, non costituita in giudizio;
l’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento
del diritto all’equiparazione del trattamento economico percepito a quello del personale del SSN e alla percezione degli arretrati;
e per la condanna
al pagamento delle somme a tale titolo dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 7 e 8 aprile 2000 all’Università degli Studi di Catania e all’Azienda Policlinico dell’Università di Catania, depositato il successivo 15 aprile nella Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, il dott. Mario S ha esposto:
- il 10 giugno 1991 è stato siglata una convenzione tra l’Università degli Studi di Catania e la Regione Siciliana per l’erogazione di attività di assistenza sanitaria da parte del Policlinico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Catania;
- la convenzione ha indicato le unità operative istituite presso il Policlinico e, agli allegati A e B, ha fornito un elenco delle divisioni e servizi di diagnosi e cura in cui era strutturato il servizio ospedaliero;
- nell’allegato B, era individuato, con riferimento all’Istituto di Microbiologia, un Servizio di microbiologia e virologia, con sede presso la Cittadella universitaria, via Androne;
- nell’annesso elenco del personale universitario in servizio presso il Policlinico erano riportati i nomi di tutto il personale in servizio presso l’Istituto di microbiologia, medico e non medico, docente e non docente;
- tra tali nomi vi era quello del dott. Mario S, laureato in biologia, in servizio presso l’Istituto, con la qualifica di collaboratore tecnico;
- l’art. 5 della convenzione ha previsto l’equiparazione del personale in servizio presso il Policlinico a quello in servizio presso le Unità sanitarie locali e, all’art. 7, ha precisato che “ alla corresponsione dell’indennità necessaria ad assicurare l’equiparazione di trattamento economico complessivo del personale universitario incluso negli allegati E e F a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari mansioni, funzioni ed anzianità, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, provvede l’Università con i finanziamenti regionali di cui all’art. 12 della presente convenzione ”;
- il dott. S, pur incluso del personale universitario non docente, non ha ricevuto l’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, sebbene essa sia stata corrisposta al personale universitario medico in servizio presso il Policlinico.
Ciò premesso, il ricorrente ha richiamato il testo dell’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre n. 761, che prevede l’attribuzione al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche universitarie di ricovero e cura convenzionate con le regioni e le unità sanitarie locali di un’indennità ai fini dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali. Ha, inoltre, specificato che la legge n. 312/1980 ha esteso l’indennità al “ personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni ”.
La ratio della disciplina in oggetto sarebbe quello di evitare che lavoratori che svolgono la medesima attività siano trattati in maniera diversa per il sol fatto di essere dipendenti di enti diversi.
Tale finalità dovrebbe essere perseguita, non solo nei confronti del personale ospedaliero che svolge attività assistenziale diretta, ma anche nei confronti di coloro che esercitano attività di supporto, compresa quella amministrativa e di laboratorio. Ciò anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale che ha affermato che i dipendenti ospedalieri in possesso delle qualifiche di biologo, chimico, fisico e farmacista hanno diritto all’attribuzione di un trattamento economico equiparato a quello dei medici.
L’Università avrebbe l’obbligo di procedere all’equiparazione al personale ospedaliero di pari qualifica dei dipendenti non docenti biologi che lavorano presso istituti clinici universitari, in considerazione sia delle norme richiamate, sia delle previsioni della convenzione, che ha contemplato l’obbligo di versare l’indennità di equiparazione a tutto il personale dipendente del Policlinico, ricadente in convenzione. Il ricorrente avrebbe, dunque, diritto di percepire la relativa indennità (c.d. De Maria ).
Si è costituita l’Università degli Studi di Catania, che ha rilevato che il Servizio di Microbiologia e virologia non è stato mai attivato e che, comunque non risulta che il dott. S abbia prestato attività assistenziale. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione con riferimento ad emolumenti maturati precedentemente al quinquennio.
L’Azienda Policlinico Universitario non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1215 del 22 maggio 2000 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Le parti costituite hanno depositato memorie e documentazione.
Con decreto n. 4976 del 13 settembre 2016 il ricorso è stato dichiarato perento, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato 3 al Codice del processo amministrativo. A seguito di dichiarazione di interesse, con decreto n. 4052 del 24 maggio 2017 è stato revocato il decreto n. 4976 del 13 settembre 2016 ed è stata disposta la reiscrizione a ruolo della causa.
Parte ricorrente ha depositato memoria e documenti.
Con ordinanza n. 398 del 22 febbraio 2018 è stato chiesto al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania di inviare dettagliata e documentata relazione in ordine alla struttura cui il ricorrente era assegnato nel periodo dal 1991 al 1999, alle attività svolte nella stessa struttura e alle mansioni cui lo stesso ricorrente era adibito, corredata, tra l’altro, degli atti formali di assegnazione alla struttura e/o di attribuzione delle mansioni.
L’Università ha inviato quanto richiesto.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2019 il Collegio ha avvertito le parti del possibile difetto di giurisdizione in relazione alle pretese afferenti il periodo del rapporto posteriore al 30 giugno 1998. Sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 deve essere dichiarato, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle pretese afferenti al periodo del rapporto posteriore al 30 giugno 1998, spettando al giudice ordinario la cognizione della relativa controversia.
Venendo all’esame della domanda del ricorrente relativa ai periodi precedenti, v’è da rilevare che la norma di riferimento è quella dell’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), che dispone: “ Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Omissis ”.
Analogamente l’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede:
“ Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 assumono per quanto concerne l’assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell’adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico.
Al personale di cui al precedente comma è assicurata la equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Omissis ”.
La convenzione del 10 giugno 1991, stipulata tra l’Università degli Studi di Catania e la Regione Siciliana, ha previsto l’erogazione di attività di assistenza sanitaria da parte del Policlinico della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Catania.
Ha osservato il ricorrente che tra i servizi chiamati a erogare l’attività assistenziale, risultanti dal relativo elenco, vi è il Servizio di microbiologia e virologia, compreso nell’Istituto di Microbiologia e che tra i soggetti inclusi nell’elenco del personale dell’Istituto di Microbiologia vi è il dott. S.
Da qui la pretesa di ottenere l’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, secondo quanto disposto anche dalle previsioni della convenzione indicate nell’esposizione in fatto.
Rileva il Collegio che la previsione di un’indennità diretta ad equiparare il personale del ruolo universitario che svolga anche attività assistenziale in strutture convenzionate ai dipendenti delle unità sanitarie locali si basa sulla circostanza che gli universitari avevano un trattamento economico complessivo inferiore ed ha la finalità di evitare disparità di complessivo trattamento economico tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 16 maggio 1997 n. 136.
La giurisprudenza ha costantemente rimarcato che l’indennità in questione non spetta genericamente a tutto il personale universitario medico comunque impegnato in attività assistenziali, ma solo al personale adibito a tali attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni e con le unità sanitarie locali. Ciò in quanto il riconoscimento della equiparazione opera nei limiti di spesa e di organico previsti dalle convenzioni tra regioni e università.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che “ La c.d. “indennità De Maria” non spetta genericamente a tutto il personale universitario, comunque impegnato in attività assistenziali, ma unicamente a quello adibito a tali funzioni sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e/o con le uu.ss.ll., in quanto il riconoscimento dell’equiparazione del personale universitario a quello ospedaliero opera, sul piano funzionale e su quello economico, nei limiti di spesa e di organico previsti dalle convenzioni tra regioni, università ed unità sanitarie;mancando una convenzione che riguardi l’attività assistenziale, la pretesa risulta infondata, in quanto la fonte di legittimazione primaria dell’equiparazione economica dei docenti universitari ai medici ospedalieri, mediante l’attribuzione della discussa indennità, sta tutta nell’atto di convenzione ovvero nel consenso non solo dell’ateneo ma anche dell’amministrazione sanitaria che fruisce di simili prestazioni, alla stregua dell’art. 4, l. n. 213 del 1971, dell’art. 31, d.P.R. n. 761 del 1979 e dell’art. 102, d.P.R. n. 382 del 1980, che riconoscono al personale universitario, che presta servizio assistenziale, il beneficio di un’indennità volta a parificarne il trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni, per cui solo la concordata autorizzazione allo svolgimento, da parte di ciascun docente universitario, di attività di assistenza e cura presso strutture ospedaliere, mediante apposita convenzione, legittima la corresponsione della citata indennità ” (così Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 dicembre 2012 n. 786;v. anche Tar Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2011 n. 1182;Tar Campania, Napoli, sez. II, 17 luglio 2008 n. 8873;Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 6 febbraio 2008 n. 178;Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1998 n. 1506).
Nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti e dalla relazione prodotta dall’Università in esecuzione dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 398 del 22 febbraio 2018 che il dott. S, nel periodo considerato in questa sede, è stato assegnato, quale funzionario tecnico: dall’1.1.1998 al 21.7.1997 all’Istituto di Microbiologia;dal 22.7.1997 all’8.8.2000 al Dipartimento di Scienze microbiologiche e Scienze ginecologiche. Nell’arco di questo periodo l’odierno ricorrente non rientrava tra il personale universitario convenzionato ai fini dello svolgimento dell’attività assistenziale, in quanto, in tale periodo, il personale che vi provvedeva, nell’ambito del Laboratorio di microbiologia, era composto da un biologo collaboratore e da un tecnico di laboratorio.
Risulta dalla documentazione prodotta che la posizione di biologo collaboratore, nel periodo in questione, era ricoperta da diverso soggetto.
Dalla documentazione in atti si desume, infine, che solo dall’1 gennaio 2001 il dott. S presta attività assistenziale in regime di convenzione presso il Laboratorio di Microbiologia, a seguito di convenzione tra l’Università e l’A.U.S.L. n. 3 (oggi ASP di Catania).
Ne consegue che nel periodo oggetto di considerazione nel presente giudizio il ricorrente non aveva diritto di percepire l’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle pretese afferenti al periodo del rapporto posteriore al 30 giugno 1998, spettando la cognizione della relativa controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. In relazione al periodo precedente a tale data il ricorso deve essere rigettato.
La natura della controversia, nonché la peculiare complessità della fattispecie, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.