TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200386

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200386
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200386
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00386/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2021, proposto da P V e C S, rappresentati e difesi dall’avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1527 del 20.11.2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1527 del 20.11.2014, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ex lege n. 89/2001, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore dei sig.ri P V e C S la somma di € 8.500,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, nonché al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 600,00, oltre spese generali, i.v.a. ,c.p.a e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980.

1.1. Chiedono altresì i ricorrenti la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett e), cod. proc. amm..

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente.

2.1. Alla camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;

- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.

4.1. Occorre precisare come questo Tribunale Amministrativo, muovendo dalla considerazione per cui il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all’applicazione della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) deve ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari…”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha sovente ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si connota come l’organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex lege n. 89 del 2001, prescindendo da quale sia l’organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa, con conseguente sostanziale ampliamento della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum.

4.2. Il Giudice di appello ha peraltro disatteso tale soluzione, affermando, dapprima, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), e poi che, in base all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi (Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5905).

5. Ciò precisato, questo Tribunale Amministrativo rileva che, dal punto di vista contabile, i pagamenti degli indennizzi avvengono a carico dell’unico fondo n. 2829 dal quale derivano due capitoli, n. 1264 e n. 1313, rispettivamente gestiti dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia.


5.1. Ciò in quanto, sul piano contabile, il primo effettua i pagamenti correlati a giudizi incardinati presso il Giudice Ordinario, mentre il secondo provvede nelle restanti ipotesi (in tale senso la nota del Ministero dell’Economia, Dir. Centrale Servizi del Tesoro, Uff. X, n. 178120 del 23 dicembre 2011).

5.2. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.

5.3. Si precisa inoltre che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;

- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

5.4. Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).

6. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, in conformità di quanto disposto dall’art.

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