TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-03-02, n. 201200337
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N. 00337/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2011, proposto da:
BALJINDER SINGH, rappresentato e difeso dagli avv. P G e A A, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Moretto 31;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione relativamente all'istanza K10/159602 presentata il 5 novembre 2008 per la concessione della cittadinanza italiana, con richiesta di condanna a provvedere entro un termine certo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Cremona in data 5 novembre 2008 un’istanza volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana (pratica K10/159602). La domanda è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).
2. Per la conclusione del procedimento l’art. 3 del