TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-07-28, n. 202200336
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00336/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F R e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 reso con nota prot. DT 30626 - 11/04/2022 e comunicato a mezzo pec in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che successivamente alla sentenza breve di questo Tribunale n. 108 del 2 marzo 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ripronunciatosi sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 quale vittima del reato di truffa aggravata commesso a suo danno da soggetti esercenti l’attività di intermediazione finanziaria, che gli ha cagionato una perdita di € 103.400,00, ha di nuovo concluso il procedimento con un provvedimento sostanzialmente reiettivo (prot. DT 30626 - 11/04/2022, comunicato a mezzo pec in pari data);
Considerato che il Ministero - premesse più diffuse argomentazioni (rispetto al precedente provvedimento annullato con la sentenza citata) e, segnatamente, che “il Fondo non è operativo, in ragione della mancanza della disciplina attuativa, a cui la norma primaria (art. 1, comma 345-novies, l. n. 266/2005) rimanda in modo espresso. (…) La genericità della disposizione istitutiva del Fondo ha (…) portato all’emersione di rilevanti profili critici in sede di adozione del necessario decreto attuativo. A rilevare, tra l’altro, è la circostanza che, mentre la normativa primaria richiede l’adozione di un decreto <di natura non regolamentare> per disciplinare le condizioni di accessibilità al Fondo e le procedure per presentare e valutare le istanze (attualmente non normate), è risultata invece evidente la necessità di predisporre un decreto di natura regolamentare, stante proprio l’indeterminatezza della norma istitutiva del Fondo. (…)” – ha, poi, precisato che “per queste ragioni, è in corso di valutazione la possibilità di dare attuazione al Fondo mediante l’adozione di un decreto di natura regolamentare, nonostante il disposto dell’art. 1, comma 345-novies della l. n. 266/2005” e, quindi, concluso nel senso che “l’istanza proposta, allo stato attuale, deve considerarsi non valutabile e in quanto tale non accoglibile, stante l’assenza del suddetto provvedimento attuativo e l’impossibilità di verificare se l’istanza rientri o meno all’interno della fattispecie astrattamente prevista dalla normativa di riferimento”;
Considerato che l’interessato ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di partecipazione dell’interessato all’azione amministrativa”, con cui denuncia la violazione delle garanzie partecipative;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 343 e 345 novies, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per motivazione apparente, contraddittorietà intrinseca e sviamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio del non aggravamento dell’azione amministrativa”, con cui lamenta l’illegittimità della motivazione addotta dal Ministero a sostegno del provvedimento opposto (“l’istanza proposta, allo stato attuale, deve considerarsi non valutabile e in quanto tale non accoglibile, stante l’assenza del suddetto provvedimento attuativo e l’impossibilità di verificare se l’istanza rientri o meno all’interno della fattispecie astrattamente prevista dalla normativa di riferimento”), in quanto il fatto asseritamente impeditivo, posto a fondamento del diniego, è nella piena