TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-10-05, n. 201710080
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2017
N. 10080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05528/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2016, proposto da:
GI OV, GI SA, GI RA, RI UN, SO NA, RI AB, SO LO, MU IR, SO NZ, Signorati IA, SO IL, SO IA, SO LE, AM NO, AS TA, AM EN, AM AG, AS EA, DA AL AB, AS PO, AS LD, DD MA, IN TO, DD ND, RI RA, AN IA, RI EL, BI AB, RI EL, RI NE, AG MA, LI GL, AG ED, AG NA, RI IN, IN LU, IN EN, CC AN, LI AR, PE ON, LI NO, LI OL, LI LV, ST RA, TR ND, TR RU, LI RI, HE RG, HE SI, HE PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Renzo Cuonzo, con domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
Regione Veneto,
Regione Lombardia
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Bordi e LU Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna n.39;
nei confronti di
Consorzio Eni Alta Velocità - CEPAV DUE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Sanalitro e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Barberini n. 12
Soc Italferr Spa
per l'annullamento
del decreto n. 0000050DVA del 22.02.2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva accertato l’ottemperanza del progetto definitivo del lotto del tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità alle prescrizioni imposte dal CIPE con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, del parere n. 1984 del 5.02.2016 del Ministero stesso, allegato al predetto decreto, del provvedimento direttoriale del 22.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva, invece, dichiarato la non ottemperanza alle prescrizioni suindicate, dei pareri n. 1767 del 17.04.2015 e n. 1795 del 29.05.2015 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS aveva espresso le sue valutazioni in ordine all’impatto ambientale dell’opera ed aveva integrato tali giudizi, dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) - novembre 2015 nella parte in cui aveva inserito l’opera già in fase di approvazione del progetto definitivo senza l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica ed aveva consentito l’avvio del procedimento della consultazione per la procedura di VAS del piano stesso ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del d.lgs. n. 152/2006, e del progetto preliminare di cui alla deliberazione n. 120 del 5.12.2003 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e di CEPAV DUE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, residenti nelle immediate vicinanze dei luoghi destinati alla realizzazione della Linea AV/AC Torino-Venezia, Tratta Milano-Verona, lotto funzionale Brescia-Verona, proprietari di terreni interessati “dalla presenza del cantiere operativo … sia dell’area di stoccaggio tecnica … sia, infine, da opere viarie di adeguamento della viabilità esistente …” o titolari di attività economiche che subirebbero “gravissimi inconvenienti” dalle lavorazioni da eseguire, in termini di “immissioni di rumori, vibrazioni, polveri ed interferenza con la viabilità”, hanno chiesto al Tribunale di annullare il decreto n. 0000050DVA del 22.02.2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva accertato l’ottemperanza del progetto definitivo del lotto del tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità alle prescrizioni imposte dal CIPE con il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, il parere n. 1984 del 5.02.2016 del Ministero stesso, allegato al predetto decreto, il provvedimento direttoriale del 22.06.2015 con cui il Ministero dell’Ambiente aveva, invece, dichiarato la non ottemperanza alle prescrizioni suindicate, i pareri n. 1767 del 17.04.2015 e n. 1795 del 29.05.2015 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS aveva espresso le sue valutazioni in ordine all’impatto ambientale dell’opera ed aveva integrato tali giudizi, l’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) - novembre 2015 nella parte in cui aveva inserito l’opera già in fase di approvazione del progetto definitivo senza l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica ed aveva consentito l’avvio del procedimento della consultazione per la procedura di VAS del piano stesso ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del d.lgs. n. 152/2006, ed il progetto preliminare di cui alla deliberazione n. 120 del 5.12.2003 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Avverso gli atti impugnati, i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione degli artt. 43, 49 comma 1, 50, 56 comma 1 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell’UE in vigore dal 1.12.2009 e degli artt. 43, 49 comma 1 e 56 comma 1 del Trattato UE in vigore prima del 1.12.2009, violazione degli artt. 2, 53 e 177 d.lgs. n. 163/2006, delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE che hanno sostituito le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (a loro volta sostitutive delle direttive 93/38/CEE e 93/37/CEE, degli artt. 19 e 20 comma 2 l.n. 109/94, dell’art. 83 del DPR n. 554/1999 e degli artt. 326 e 329 l.n. 2248/1865 all. F, violazione dell’art. 2 lettera H) della l.n. 210/1985, violazione degli artt. 10 e 97 Cost.; 2) questione pregiudiziale: richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi degli artt. 19 par. 3 lett b del Trattato UE e 267 del Trattato FUE sulla conformità dell’art. 2 comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 173 e 177 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 6 del d.lgs. n. 190/2002 e dell’art. 13 c. 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007 conv. in l.n. 40/2007, nella parte in cui le disposizioni citate consentono che la realizzazione delle grandi infrastrutture possa avvenire escludendo la gara pubblica, agli artt. 14 e 1 protocollo 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché agli artt. 43, 49 comma 1, 50, 56 comma 1 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell’UE in vigore dal 1.12.2009 e agli artt. 43, 49 comma 1 e 56 comma 1 del Trattato UE precedentemente vigente; 3) violazione dell’art. 185 commi 4 e 5 del d.lgs. N. 163/2006 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza della motivazione della procedura di verifica dell’ottemperanza; 4) violazione delle prescrizioni della delibera CIPE n. 120/2003; 5) violazione delle prescrizioni del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS n. 1767 del 17.04.2015; 6) violazione dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006; 7) violazione della direttiva n. 2004/35/CE, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; 8) violazione dell’art. 184 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 190/2002, mancata valutazione dell’opzione zero e/o di opzioni alternative, carenza di motivazione e grave travisamento dei fatti e dell’istruttoria; 9) violazione della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, degli artt. 3 ter, 4, 6 e 11 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 161 comma 1 quater del d.lgs. n. 163/2006; 10) violazione degli artt. 4, 5 e 6 della Convenzione sulla Protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 23.11.1972 e dell’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 135, comma 4 lettera D, 142 e 145 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004; 11) violazione dell’art. 1418 c.c. nullità del contratto sottoscritto il 15.10.1991 tra TAV ed i general contractor per contrarietà a norme imperative; 12) richiesta di disapplicazione dell’art.12 del d.l. n. 112/2008, conv. In l.n. 133/2008 e conseguentemente dell’art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007 per contrasto con i principi generali dell’ordinamento e dei trattati sull’Unione Europea, incostituzionalità dell’art. 12 del d.l. n. 112/2008 conv. In l.n. 133/2008 e conseguentemente dell’art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007, rilevanza della questione; 13) violazione dell’art. 4 del DPCM 27.12.1988, eccesso di potere per irragionevolezza e per violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 2 e 167 comma 7 bis del d.lgs. n. 163/2006.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consorzio CEPAV Due e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 10.07.2017 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
2.Deve essere preliminarmente affrontata una questione di rito, posta dai ricorrenti