TAR Palermo, sez. II, sentenza 2010-01-20, n. 201000598
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N. 00598/2010 REG.SEN.
N. 04431/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4431 del 1996, proposto da:
B R, rappresentata e difesa dagli avv. F B, G B e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B sito in Palermo, via Siracusa 34;
contro
Comune di Monreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a)-della nota del 14/09/1996 prot.21464 (pratica n.653/b) relativa ai lavori di ristrutturazione da eseguire nell’unità abitativa sita in San Martino delle Scale, villaggio montano, via S.M.11 n.6 di proprietà della ricorrente,
a1)- sia nella parte in cui il comune di Monreale dichiara di non poter accogliere la domanda per il rilascio di una concessione edilizia (rectius, autorizzazione) richiesta fin dal 27/10/1994 (prot.21776) al fine di poter continuare a servirsi del sistema di smaltimento utilizzato all’atto di entrata in vigore della L.R.27/86
a2)-sia nella parte in cui sembra affermare la necessità della concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori da effettuare;
b)-per quanto di ragione, della disposizione 323/GAB del 10/5/96 ove interpretata come limitata al solo centro abitato;
c)-di tutti gli ulteriori atti connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n.2869 del 10/12/96 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Udito il Relatore il I^Referendario Dr. Roberto Valenti e presenti i procuratori delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12/11/96 e depositato, con i relativi allegati, il 26/11/96, parte ricorrente premette che a seguito di un incendio, presuntivamente doloso, che aveva interessato i boschi di San Martino delle Scale nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1994, la propria unità edilizia subiva dei danni ingenti in relazione alla prima elevazione e alla copertura in legno.
Con ordinanza sindacale n.38 del 7/9/1994 il Comune disponeva il divieto di uso dell’immobile fin tanto che non fossero stati eseguiti, sotto la direzione di un tecnico abilitato e previa autorizzazione comunale, i lavori di verifica, ripristino e consolidamento delle strutture danneggiate.
Con istanza del 27/10/1994, la ricorrente inoltrava quindi domanda di autorizzazione ai lavori di che trattasi (prot.21776). Con nota 3/5/95 il Comune di Monreale trasmetteva all’U.S.L. n.59 il progetto relativo alle opere di manutenzione straordinaria presentato dalla ricorrente, che si esprimeva con parere favorevole giusta nota 22/08/1995. Faceva quindi seguito la comunicazione di inizio lavori interni, ai sensi dell’art.9 L.R.37/85.
Detta nota è stata quindi riscontrata dal Comune di Monreale in data 23/6/95 ritenendo l’Ente che il fabbricato necessitasse di un diverso tipo di intervento, invitando l’istante a produrre la documentazione occorrente ai fini del rilascio della autorizzazione.
Faceva quindi seguito la nota dell’istante del 6/7/95 con la quale veniva evidenziato che i lavori erano meramente di manutenzione interna, al fine di rendere parzialmente fruibile l’immobile per il periodo estivo. Con domanda dell’/8/96 la parte istanza sollecitava il Comune a consentire il proseguo dell’utilizzazione del sistema di smaltimento fino ad allora utilizzato, cui faceva seguito il provvedimento di rigetto avverso il quale parte ricorrente ha proposto il presente gravame.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1)-Violazione e falsa applicazione di legge
Il tipo di intervento di cui necessita l’immobile è subordinato alla mera autorizzazione e non già alla concessione edilizia. Non risultano quindi pertinenti alla fattispecie né il parere della Soprintendenza, né il pagamento del costo di costruzione, l’intervento del genio civile ovvero il parere della Commissione Edile, né tanto meno il N.O. igienico sanitario.
2)-eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti e diversità di trattamento.
Il comune di Monreale aveva già chiesto ed ottenuto il N.O. dalla U.S.L. n.59. Un’ulteriore richiesta in tal senso appare quindi vessatoria.
3)-Violazione e falsa applicazione dell’art.38 L.R.27/86. Eccesso di potere.
La norma in questione permette ai proprietari che delle abitazioni che già siano muniti di scarichi, di poter continuare ad utilizzare gli stessi a condizione che i reflui non subiscano sostanziali modifiche qualitative e quantitative. Invero in tal senso sembra essersi orientato lo stesso Comune di Monreale con la nota 14/9/1996, tanto da riconoscere il diritto degli abitanti del medesimo comune ad utilizzare gli scarichi esistenti in attesa della definitiva realizzazione della rete fognaria. Non si comprende quindi il diniego opposto ed impugnato in questa sede.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti, vinte le spese.
Il Comune di Monreale, pur ritualmente intimato, non ha resisto al giudizio.
Con ordinanza n.2869/96 la domanda cautelare è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2010, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisone dal collegio.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati mercè i quali il Comune di Monreale ha rigettato la richiesta di parte ricorrente di poter continuare ad utilizzare nelle more delle ristrutturazione dell’immobile, già danneggiato perché coinvolto dal propagarsi di un incendio presuntivamente doloso appiccato da ignoti alla pineta di San Martino delle Scale, il sistema di scarico dei reflui già presente alla data di entrata in vigore della L.R.27/86, come previsto dall’art.38 della medesima normativa.
Detta nota è stata altresì impugnata nella parte in cui, al fine di consentire il proseguo dei lavori, richiede la presentazione di ulteriore documentazione per il rilascio della concessione edilizia.
Costituisce oggetto di gravame, altresì, la nota con cui il Comune, nell’applicare l’art.38 L.R. cit., adombra una sua limitata applicazione ai soli centri abitati, di fatto escludendo dal regime transitorio le strutture quale quella della ricorrente sita in c.da Villaggio montano fraz. di San Martino delle Scale del Comune di Monreale.
Il ricorso è meritorio di accoglimento.
In ordine logico, ritiene il Collegio di dover previamente esaminare la terza doglianza con la quale la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art.38 L.R27/86.
La cesura è fondata.
Con L.R.27/1986, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è stata regolamentata: a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;b) la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell' art. 1 quater, lett. b della legge 8 ottobre 1976, n. 690, che non recapitano in pubbliche fognature;c) la disciplina degli scarichi delle imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento dell' 8 maggio 1980;d) la disciplina dell' attività di trasporto di reflui non depurati di insediamenti civili.
Per quanto qui rileva, con il Titolo III, capi I e 2, il Legislatore regionale ha dettato la normativa di settore per gli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.
Segnatamente, il legislatore ha differenziato il tipo di scarico nelle classi A, B e C a seconda della nature e della quantità del refluo, avendo attenzione sia agli scarichi esistenti, sia a quelli afferenti insediamenti civili nuovi.
Ai sensi dell’art.38 L.R.27/1986, titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a dichiarare la loro posizione e a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all' autorità comunale competente: domanda che dovrà indicare (ai sensi del co.2) i modi ed i temi di adeguamento ai limiti e alle prescrizioni stabilite dalla stessa legge quanto alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non condotto alla pubblica fognatura. Inoltre, ai sensi del co.4 art.38 cit., si prevede che “ Per le abitazioni unifamiliari e gli edifici destinati ad attività commerciali di cui al penultimo comma dell' art. 24 (abitazioni unifamiliari fino a 10 vani o 1.000 m.q. per le quali può prescindersi dai processi di <chiarificazione>) , la domanda di autorizzazione dovrà indicare solamente il tipo di scarico e l' eventuale necessario adeguamento ”. L’ultimo comma dell’articolo in esame, in relazione al quale è stato emanato il provvedimento qui gravato, prevede che “ Nelle zone dei centri abitati non dotate di pubbliche fognature previsti dall' art. 3, anche se in corso di redazione, l' autorità comunale competente può consentire ai titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti, nelle more della realizzazione della rete fognaria, di continuare a servirsi dei sistemi di smaltimento utilizzati all' atto dell' entrata in vigore della presente legge, a condizione che i reflui esistenti non subiscano sostanziali modifiche qualitative e quantitative ”.
Ebbene, costituisce punto incontroverso della questione qui dedotta la mancanza, allo stato, di una condotta di pubblica fognatura per il comprensorio del territorio comunale di Monreale -Fraz. di San Martino delle Scale, su cui insiste il fabbricato di proprietà del ricorrente. Sicché tutte le abitazioni civili ivi presenti utilizzano sistemi differenti per il trattamento dei reflui, con dispersione al suolo mediante pozzi assorbenti (ovvero tramite sub – irrigazione).
Dal quadro normativo appena tracciato non è possibile tuttavia addivenire ad una interpreazione restrittiva come quella seguita in specie dal Comune di Monreale, che erroneamente ha inteso limitata l’applicazione dell’ultimo capoverso dell’art.38 cit. ai soli centri abitati come individuati da una precedente perimetrazione. Ed invero, a prescindere dalla realizzazione della pubbliche condotte fognare cui è obbligata la pubblica amministrazione , la normativa de qua non ha inteso revocare la legittimità delle altre modalità di scarichi dei reflui necessitate proprio dalla mancanza di condotte pubbliche. Il riferimento alle “zone dei centri abitati” cui fa riferimento la norma, ad avviso del Collegio deve essere inteso in senso lato. Vieppiù che, avendo riguardo al caso specifico, risulta incontestato: a) che l’abitazione del ricorrente, rimasta coinvolta e danneggiata da un incendio appiccato nella contigua pineta di San Martino delle Scale, fosse munita dell’abitabilità e utilizzasse da tempo –in assenza di pubbliche fognature- un sistema di scarico dei reflui tramite pozzo di assorbimento;b) che i reflui non subiscono sostanziali modifiche sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo.
Allora, appare coerente con la ratio della norma consentire, nelle more della realizzazione della pubblica fognatura, l’utilizzo dei sistemi di scarico dei reflui già in esercizio, previa loro registrazione ed autorizzazione ai sensi dell’art.38 ove, ben inteso, non osti alcuna modifica qualitativo-quantitavia del refluo stesso. Il ché appare incontestabile nel caso di specie siccome parte ricorrente, nelle more della completa ristrutturazione dell’immobile danneggiato, ha inteso portare avanti lavori di sistemazione degli interni per la fruibilità parziale dell’immobile per i mesi estivi, con conseguente necessità di utilizzo degli scarichi esistenti. Risulta quindi parimenti illegittima la disposizione 323/GAB del 10/05/1996 con cui il Sindaco di Monreale, nel recepire il dettato normativo di cui all’rt.38 cit. ha inteso limitarne l’efficacia ai soli centri abitati come risultanti dalla perimetrazione ivi richiamata.
Ciò posto, per quanto attiene agli ulteriori profili del petitum e della causa petendi , devono ora essere scrutinate le ulteriori censure articolate rispettivamente con la prima e la seconda doglianza. Entrambe risultano fondate a vanno per l’effetto accolte nei sensi che seguono.
Come già evidenziato in narrativa, con il rigetto della richiesta di autorizzazione, il Comune di Monreale ha subordinato il rilascio della “concessione edilizia” al N.O. igienico-sanitario.
Invero, come puntualmente evidenziato dalla parte ricorrente con la seconda doglianza, il medesimo comune aveva già chiesto ed ottenuto nel 1995 il N.O. dell’allora competente U.S.L. n.59 in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sul fabbricato della ricorrente.
A ciò si aggiunta, come evidenziato con la prima censura, che la tipologia di lavori dei lavori da effettuare sull’immobile danneggiato dall’incendio, sono da ascriversi al novero delle opere di <manutenzione straordinaria>, soggette in quanto tali, ai sensi del combinato disposto degli artt.20 e 23 co.5 L.R. 71/78 e artt.31 co.1 lett a) e 48 L.457/78, al regime dell'autorizzazione e non della concessione edilizia (cfr. in tal senso cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 06 aprile 2009 , n. 672 nonché anche C.G.A. 25 maggio 2009 n. 481), con le connesse implicazioni anche in ordine agli oneri concessori: trattasi infatti di opere che importano solo ripristino ed il rinnovo delle strutture esistenti senza trasformazione del manufatto o suo diversa destinazione d’uso e senza inserimento di nuovi elementi. Tuttavia, avendo riguardo al co.2 art.5 L.R.37/85 in combinato anche con le previsioni sul punto previste dallo stesso art.48 L.457/78 cit., occorre precisare che
“ nel caso di immobili vincolati, rimane comunque necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, non risultando sufficiente l'autorizzazione sindacale (previ pareri di cui sopra);trovando, pertanto, applicazione la richiamata disposizione, non può negarsi operatività al silenzio assenso, che però nel caso di opere su immobili vincolati non inizia a decorrere in carenza del necessario atto di assenso dell'autorità preposta al vincolo ” (così T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 luglio 2004 , n. 1956).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va quindi accolto in quanto fondato, con conseguente annullamento, nei sensi in narrativa, dei provvedimenti con detto mezzo impugnati.
Considerato l’accoglimento della domanda cautelare, per cui alcun danno è nelle more intervento per la parte ricorrente, ed atteso il comportamento processuale dell’Amministrazione intimata, che non ha resistito la giudizio, sussistono i presupposti per fare applicazione dell’art.92 c.p.c. compensando integralmente tra le parti le spese di lite.