TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400138
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00138/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Coop. Sociale San Rocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Collelongo, non costituito in giudizio;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

In via principale

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Collelongo, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. a partire dal 31 marzo 2018;

e per la declaratoria dell'obbligo

a carico del Comune di Collelongo di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco.

In via subordinata

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune di Collelongo il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007;

e per la declaratoria dell'obbligo

a carico del Comune di Collelongo e della Regione Abruzzo, ciascun nel loro rispettivo ambito di competenza, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco, previo espletamento degli atti istruttori e procedimentali contemplati dalla stessa Legge Regionale n. 32/2007, dai Manuali di autorizzazione e accreditamento e dai provvedimenti regolamentari all'uopo adottati dalla Regione Abruzzo.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa Società ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. COOP. SOCIALE SAN ROCCO il 8/8/2019 :

A) al ricorso notificato in data 6-7 maggio 2019, costà pendente, rubricato al n. 201/2019 Reg. Ric., proposto per:

1) in via principale, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Collelongo, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. a partire dal 31 marzo 2018;

2) per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Collelongo di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco;

3) in via subordinata, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all'istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune di Collelongo il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007;

4) e per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Collelongo e della Regione Abruzzo, ciascun nel loro rispettivo ambito di competenza, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco, previo espletamento degli atti istruttori e procedimentali contemplati dalla stessa Legge Regionale n. 32/2007, dai Manuali di autorizzazione e accreditamento e dai provvedimenti regolamentari all'uopo adottati dalla Regione Abruzzo.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa Società ricorrente.

B) motivi aggiunti che si propongono

per l'annullamento

- della nota assunta dalla Giunta regionale d'Abruzzo in data 30.05.2019, prot. n. RA/0162301/19/DPF009;

- della nota assunta dalla Giunta regionale d'Abruzzo in data 31.05.2019, prot. n. RA/0163076/19/DPF009;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. COOP. SOCIALE SAN ROCCO il 23/1/2020 :

A) al ricorso notificato in data 6-7 maggio 2019, costà pendente, rubricato al n. 201/2019 Reg. Ric., proposto per:

1) in via principale, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Collelongo, in relazione all’istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. a partire dal 31 marzo 2018;

2) per la declaratoria dell’obbligo a carico del Comune di Collelongo di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco;

3) in via subordinata, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all’istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune di Collelongo il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007;

4) e per la declaratoria dell’obbligo a carico del Comune di Collelongo e della Regione Abruzzo, ciascun nel loro rispettivo ambito di competenza, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco, previo espletamento degli atti istruttori e procedimentali contemplati dalla stessa Legge Regionale n. 32/2007, dai Manuali di autorizzazione e accreditamento e dai provvedimenti regolamentari all’uopo adottati dalla Regione Abruzzo.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa Società ricorrente.

B) all’atto di motivi aggiunti notificato in data 29 luglio 2019, costà pendente, rubricato al n. 201/2019 Reg. Ric., proposto per l’annullamento della nota assunta dalla Giunta regionale d’Abruzzo in data 30.05.2019, prot. n. RA/0162301/19/DPF009 nonchè della nota assunta dalla Giunta regionale d’Abruzzo in data 31.05.2019, prot. n. RA/0163076/19/DPF009.

motivi aggiunti che si propongono

per l’annullamento

- della delibera assunta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo in data 30 marzo 2017, recante il n. 129/2017, avente ad oggetto: “Riconversione della rete regionale – residenziale e semiresidenziale – Aree Disabilità, riabilitazione e Dipendenze patologiche. Disposizioni.”, nella parte in cui ha destinato la quota dei fabbisogni carenti di strutture sanitarie residenziali per Anziani (R.A.A.) indicata nella Tabella 2 alla ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila,

- della nota prot. n. RA/0314453/19/DPF009 assunta l’11 novembre 2019, con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato alla Coop. San Rocco il preavviso di diniego di nulla osta di compatibilità in ordine all’istanza presentata dalla Coop. San Rocco per la realizzazione di una Residenza Assistenziale Anziani (R.A.A.) sita nel Comune di Collelongo, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. COOP. SOCIALE SAN ROCCO il 2/2/2020:

terzo atto di motivi aggiunti che si propone per l’annullamento

- della nota della Regione Abruzzo del 17.01.2020, prot. n. RA/0013589/20/DPF009, di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dalla Società San Rocco in data 21.11.2019, notificata alla ricorrente a mezzo pec in pari data, anche laddove non procede a rilasciare la documentazione richiesta dall’istante, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti d’interesse;

- della determinazione dirigenziale del 27.01.2020, prot. n. DPF009/04, avente ad oggetto “San Rocco Società Cooperativa Sociale - Diniego rilascio parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una struttura in regime residenziale (R.A.A.) in Collelongo (AQ)”, unitamente alla nota di accompagnamento regionale del 28.01.2020, prot. n. RA/0024516/20, entrambe trasmesse a mezzo pec in data 28.01.2020;

- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con ricorso notificato in data 6-7 maggio 2019, la Soc. Coop. Sociale San Rocco ha adito questo Tribunale per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Collelongo, in relazione all’istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune predetto il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.) e per la declaratoria dell’obbligo, a carico del Comune di Collelongo, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007 in favore della Soc. Coop. Sociale San Rocco.

In subordine si richiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all’istanza presentata dalla Società ricorrente in data 16 marzo 2018, con la quale è stato richiesto al Comune di Collelongo il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria residenziale per Anziani (R.A.A.);
istanza trasmessa dal Comune di Collelongo alla Regione e alla A.S.L. entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007, e per la declaratoria dell’obbligo a carico del Comune di Collelongo e della Regione Abruzzo, ciascun nel loro rispettivo ambito di competenza, di procedere al rilascio del provvedimento formale di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R.A. n. 32/2007.

Nelle more del giudizio la Regione Abruzzo adottava le note, prot. n. RA/0162301/19/DPF009 in data 30.05.2019 e prot. n. RA/0163076/19/DPF009, in data 31.05.2019 con le quali ha provveduto a contestare al Comune di Collelongo la completezza nella trasmissione dei documenti allegati all’istanza presentata dall’odierna ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una Residenza per Anziani, “in quanto priva di diversi allegati necessari ai fini dell’istruttoria della pratica”.

Avverso tali note insorge la ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti con il quale si lamenta la “Violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, carenza e/o difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiusta manifesta”.

Nelle more del giudizio con nota Prot. n. RA/0314453/19/DPF009 /19 dell’11 novembre 2019, indirizzata alla SAN

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