TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-03, n. 201600345
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Testo completo
N. 00345/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Civitas Costruzioni Srl, ora Fallimento Società Civitas Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A C, A U, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero delle Attività Produttive,
Ministero della Salute,
Regione Marche,
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Generale Divisione IX,
Conferenza dei Servizi ex art.14 L.241/1990,
Azienda Sanitaria Regionale Unica delle Marche - Zona Territoriale N.8 Civitanova Marche,
Provincia di Macerata,
ARPAM Dipartimento Prov.le di Macerata,
Comune di Civitanova Marche,
Comune di Montecosaro,
ASUR Marche,
Comune di Morrovalle;
nei confronti di
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;
per l'annullamento, in parte qua
- del Decreto direttoriale di approvazione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 10.1.2008 relativa al sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti identificato con DM 18.9.2001 n. 468 e successivamente perimetrato con DM 26.2.2003;
- del Decreto direttoriale 8.10.2010 di approvazione delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 30.9.2010;
- degli atti connessi e presupposti del procedimento, tra cui i decreti direttoriali di approvazione delle precedenti conferenze di servizi e gli atti istruttori ivi richiamati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno gravame viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe nella parte in cui prescrivono, alla ricorrente, la messa in sicurezza d’emergenza (MISE) e la successiva bonifica, dei terreni di competenza e della falda, nell’ambito delle operazioni generali di bonifica del sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti identificato con DM 18.9.2001 n. 468 e successivamente perimetrato con DM 26.2.2003.
Vengono inoltre impugnati nella parte in cui dettano alcune prescrizioni riguardanti le operazioni di MISE e gli interventi di bonifica che la ricorrente ha comunque attivato in maniera spontanea e collaborativa.
Con la memoria conclusiva depositata in data 19.4.2016, la ricorrente specifica che la richiesta di annullamento riguarda le sole parti dei provvedimenti impugnati in cui contengono la prescrizione di “richiedere ai soggetti privati la formalizzazione della propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l’intera area di competenza”.
Tale precisazione non trova tuttavia riscontro nei provvedimenti oggetto dell’odierno gravame, dovendosi verosimilmente considerare un mero refuso riguardante gli atti di precedenti ricorsi proposti, da altri soggetti, contro le conferenze di servizi decisorie 28.12.2005 e 22.2.2006 e già definiti con le sentenze di questo Tribunale nn. 126, 127, 128 e 129/2015 tutte richiamate nella citata memoria.
Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Va innanzitutto rilevato che il motivo individuato con il numero X nel ricorso introduttivo del giudizio non contiene censure, bensì la sola riserva di chiedere eventuali misure cautelari in corso di causa.
3. Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di sinteticità e di connessione logica, trattare congiuntamente le censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio (rivolto essenzialmente contro gli atti della conferenza di servizi decisoria del 10.1.2008 – punto 1 pagg. 6 ss. del verbale) e riproposte attraverso il successivo ricorso per motivi