TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2017-01-05, n. 201700151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2017-01-05, n. 201700151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700151
Data del deposito : 5 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2017

N. 00151/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12755/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 12755 del 2016, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall’Avvocato M G, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del 29.4.2016, notificato il 18.7.2016, di trasferimento del ricorrente in Francia quale Stato competente per la domanda di asilo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;


Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Unità Dublino individuato in oggetto, con cui è stato disposto il trasferimento in Francia del ricorrente, ai sensi del Regolamento

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