TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2017-01-05, n. 201700151
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/01/2017
N. 00151/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12755/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 12755 del 2016, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall’Avvocato M G, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 29.4.2016, notificato il 18.7.2016, di trasferimento del ricorrente in Francia quale Stato competente per la domanda di asilo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Unità Dublino individuato in oggetto, con cui è stato disposto il trasferimento in Francia del ricorrente, ai sensi del Regolamento