TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-07-26, n. 202100715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-07-26, n. 202100715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100715
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 00715/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2021, proposto da:
RI.NI. s.n.c. di N P C & C., rappresentata e difesa dall’avv. D G, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;



contro

Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

del silenzio formatosi sull’istanza dell’8.1.2021, notificata al Comune di Chiavari in pari data, avente ad oggetto “il riconoscimento di locale storico ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 42/2004” dell’attività commerciale denominata “Bar Piero” e corrente in Chiavari, Corso Garibaldi, n. 63;

nonché per la declaratoria di nullità della nota prot. n. 4622 del 2.2.2020 del Comune di Chiavari, avente ad oggetto “istanza per il riconoscimento del “Bar Piero” quale locale storico ai sensi del D.Lgs. 42/2004”;

nonché per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di locale storico dell’attività commerciale ricorrente;

nonché, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., per ottenere la condanna del Comune di Chiavari, in persona del Sindaco in carica, ad adottare i provvedimenti di competenza ed in difetto affinché venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo dello stesso;

nonché per la condanna del Comune di Chiavari, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni patiti e patiendi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, svoltasi con modalità da remoto, il dott. R G e udito per la ricorrente l’avv. Mattia Menotti, in sostituzione dell’avv. D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Società ricorrente è titolare di un esercizio commerciale insediato da alcuni decenni nel centro abitato di Chiavari, dapprima all’insegna “Bar Liuccia” e successivamente “Bar Piero”.

Con nota del 8 gennaio 2021, il legale rappresentante della Società chiedeva che il Comune di Chiavari riconoscesse, “ ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 42/2004, così modificato dall’art. 2 della l. 62/2008, l’attività commerciale denominata “Bar Piero” corrente in Chiavari, Corso Garibaldi, n. 63, come locale commerciale storico tradizionale, in quanto espressione dell’identità storico culturale della Città di Chiavari ex art. 9 Cost. ed esempio insigne dell’esercizio del diritto alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. ”.

A suffragio dell’istanza, la richiedente evidenziava che la medesima attività commerciale è stata esercitata per più di cinquant’anni nell’immobile suindicato ove sarebbe tuttora conservata parte dell’arredo originario.

Il Comune ha riscontrato la richiesta del privato con atto del 2 febbraio 2021, significando di essersi attivato, di concerto con il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’istituzione dell’albo comunale delle botteghe storiche e che l’istanza sarebbe stata presa in esame non appena istituito detto albo.

Sul presupposto che tale comunicazione configurasse un atto soprassessorio, la Società interessata ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di “locale commerciale storico tradizionale” ai sensi dell’art. 52, comma 1- bis , d.lgs. n. 42/2004, con la conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare ogni atto idoneo a garantire l’attribuzione della qualifica suddetta e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo del Comune.

I motivi di gravame sono collocati sotto le seguenti rubriche:

I) “Violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione

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